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INFORTUNIO SU LAVORO: LE RESPONSABILITA’ DEL CDA E DEL ODV

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Nella Sentenza della Cassazione Penale – Sezione 1, n. 18168 del 20 gennaio 2016, viene riportato che in data 13.12.2010 si verificava un infortunio sul lavoro nel cantiere navale di Monfalcone, di proprietà “Fincantieri Cantieri Navali S.p.A.“.

L’Infortunato era un operaio con mansioni di ammagliatore, il quale doveva agganciare i materiali da issare a bordo di una costruzione navale (in particolare, un fascio di tubi inox che dalla banchina doveva giungere al ponte 5 a mezzo gru); a questo scopo egli legava due fasci di tubi con del filo di ferro ed ordinava di sollevare il carico; poi si accorgeva che il carico si muoveva ed ordinava di fermare l’operazione per poi provvedere ad assicurarlo di nuovo; ordinava di issare a bordo, ma il carico, al momento di essere girato dalla gru, iniziava ad oscillare al punto che da uno dei fasci si sfilavano due grandi tubi uno dei quali, cadendo, colpiva proprio l’operaio alla nuca ed alla schiena, procurandogli paraplegia completa degli arti inferiori con conseguenti lesioni gravissime, Invalidità Permanente e Pericolo di Vita.

Ne conseguiva il giudizio per numerosi imputati e per diverse imputazioni e in particolare, per quanto riguarda l’odierno procedimento, si imputava ex art. 437 cod.pen. :
1) ai componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fincantieri Cantieri Navali S.p.A.” di avere omesso di collocare apparecchi idonei al sollevamento dei materiali a mezzo gru o di averne messo in numero insufficiente, e segnatamente appositi accessori quali baie o ceste idonee al carico dei materiali sulla nave;
2) ai componenti dell’Organismo di Vigilanza di “Fincantieri Cantieri Navali S.p.A.” di avere omesso di segnalare al Consiglio di Amministrazione e ai direttori generali e di non aver preteso che si ponesse rimedio ad una serie di carenze in tema di prevenzione dagli infortuni che venivano segnalati nei report in tema di sicurezza all’interno del cantiere, i quali ripetevano da tempo la mancanza di impianti, apparecchi e segnali, ma che l’Organismo di Vigilanza avrebbe recepito passivamente, senza segnalare alcunché al Datore di Lavoro, e, al contempo, non approfondendo gli aspetti di gestione delle attrezzature di lavoro e l’utilizzo di apposi accessori quali baie o ceste.

La Cassazione conclude che la compagine societaria di vertice non risponde per infortuni, qualora questi siano strettamente dipesi dal profilo organizzativo del lavoro concreto svolto nella singola unità produttiva. In particolare, il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di Vigilanza non sono penalmente responsabili, ove abbiano effettivamente reso disponibili le attrezzature di sicurezza sul luogo di lavoro e l’infortunio si sia occorso per il cattivo o mancato uso di queste.

Per la consultazione integrale della Sentenza della Cassazione Penale n. 18168 del 20 gennaio 2016 è possibile scaricare l’allegato messo a disposizione da Vega Engineering:

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