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INFORTUNIO: RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO E DELEGA DI FUNZIONE

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Con la sentenza n. 12235 del 22 marzo 2016 la Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, si è espressa sulla responsabilità di un datore di lavoro relativa ad un infortunio subito da un proprio dipendente.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto responsabile il datore di lavoro, quale titolare di una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, ed ha escluso la sussistenza di una valida delega di funzioni al consigliere delegato coimputato, e poi assolto, per non essere stato dotato di concreti poteri di intervento e di spesa.
Nominato con atto del 22 dicembre 2005, ad egli infatti venivano conferiti con firma singola tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed, in particolare “i più ampi poteri decisionali e di firma oltre alla più ampia autonomia finanziaria, affinché lo stesso, in qualità di datore di lavoro ed attenendosi alle misure generali di tutela indicate dal D.Lgs. n. 626/1994 e 494/1996 voglia provvedere alla valutazione dei rischi ed alla individuazione ed applicazione delle misure di prevenzione adeguata”.

Secondo la Corte, però, in materia di infortuni sul lavoro, “gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”.

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Alleghiamo di seguito il testo completo della Sentenza n. 12235 del 22 marzo 2016.

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