INFORTUNIO MORTALE SU MACCHINARIO: COMPORTAMENTO ABNORME DEL LAVORATORE
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Nella Sentenza della Cassazione Penale – Sezione 4, n. 24139 del 10 giugno 2016, vengono affrontate le responsabilità per un Infortunio Mortale sul lavoro per mezzo del nastro trasportatore in movimento: il lavoratore riportava la sub amputazione di un arto, con conseguente shock emorragico dall’esito letale.
Il G.i.p. del Tribunale di Pisa, con sentenza in data 6.02.2013, assolveva L.F. e S.M. dal reato di omicidio colposo loro ascritto, per insussistenza del fatto. A L.F., nella sua qualità di Datore di Lavoro delegato della società E.Acciai S.p.A., si addebita di aver cagionato la morte del dipendente B.A., avendo omesso di impartire al predetto una adeguata Informazione sui rischio connessi all’attività di impresa. Segnatamente, al predetto imputato si contesta di aver adibito il B.A. a lavori di manutenzione dell’impianto Supero, senza aver erogato la dovuta Formazione ed un Addestramento Adeguato e senza aver messo a disposizione un’attrezzatura conforme alle normative antinfortunistiche. Oltre a ciò, in assunto accusatorio, l’impianto di cui si tratta era privo di ponti di accesso per gli operatori ed era stato realizzato in difformità al progetto originale. L’imputazione attinge anche la posizione di S.M., nella sua qualità di preposto della società E.Acciai S.p.A., in relazione all’impianto Supero, al quale si contesta di non aver verificato che B.A. avesse ricevuto adeguate istruzioni per accedere alle varie zone dell’impianto. Ai predetti imputati, pertanto, si ascrive di aver colposamente provocato il decesso del B.A.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 16.10.2014, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava L.F. e S.M. responsabili del reato loro ascritto.
Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazione L.F. e S.M., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo gli esponenti denunciano il travisamento della prova. Osservano che il giudice di primo grado aveva escluso che B.A. fosse salito sul macchinario per effettuare operazioni di pulizia; e considerano che la Corte territoriale, nel censire l’appello di Pubblico Ministero, ha erroneamente ricostruito la dinamica del fatto.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano il travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni dei testi M. e A., in riferimento al difetto di Formazione che era stato evidenziato dal Pubblico Ministero, con l’atto di appello. Osservano che la Corte territoriale non ha preso in esame la consulenza tecnica e la documentazione che era stata prodotta dalla difesa, rispetto alla Formazione erogata all’operaio specializzato B.A..
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Cassazione Penale annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze.
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