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INFORTUNIO MORTALE: RESPONSABILITA’ SIA DEL GUIDATORE CHE DEL DATORE DI LAVORO

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La Sezione IV della Corte di Cassazione Penale, con Sentenza n. 27066 del 1 luglio 2016, ha analizzato le dinamiche di un infortunio mortale accorso ad un lavoratore nel luogo di lavoro ed ha deciso di non accettare il ricorso proposto dal datore di lavoro e di confermare la sentenza emessa dal giudice di primo grado che dichiarava sia datore di lavoro che lavoratore guidatore responsabili del delitto di omicidio colposo.

Il lavoratore S.EM., per mancato corretto controllo del veicolo guidato e per distrazione, aveva investito il collega P.V. con un carrello elevatore, mentre entrambi erano impegnati in incombenze lavorative. Nel caso specifico, il S.EM. si era dapprima avvicinato al P.V. affiancandolo, per poi ripartire agganciandolo al mezzo operativo e investendolo, procurandogli gravi lesioni che ne avevano provocato la morte.

Il sinistro, fra l’altro, era stato favorito dalla carenza dei requisiti di sicurezza del mezzo e dall’inidoneità del luogo di lavoro rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa antinfortunistica, relativamente alla delimitazione e separazione delle aree di circolazione dei mezzi operativi e di passaggio e/o stazionamento dei lavoratori a piedi.

La sentenza di primo grado emessa in data 14 febbraio 2012 dal Tribunale di Mantova, dichiarava il guidatore del mezzo S.EM. e il datore di lavoro S.A. responsabili e condannava ciascuno alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. Successivamente la Corte di Appello di Brescia con Sentenza del 3 dicembre 2014, confermava la sentenza di primo grado, con la sola modifica della riduzione della pena per il datore di lavoro S.A. In risposta, il datore di lavoro proponeva ricorso per incongruenze imputabili ad una non precisa ricostruzione della dinamica del sinistro e per una avanzata ipotesi di “scherzo finito male”.

La Corte di Cassazione tuttavia, rigetta per non fondatezza il ricorso proposto e conferma le valutazioni precedentemente espresse. In particolare al datore di lavoro S.A. si rimprovera di non aver impedito l’evento e quindi di averlo determinato con causalità rapportabile a quella prevista dall’art. 40, comma 2 del Codice Penale. L’incidente è stato infatti favorito dal non congruo stato manutentivo del carrello elevatore e dalla violazione da parte del datore di lavoro di specifiche norme antinfortunistiche, inerenti la delimitazione delle aree destinate al transito dei veicoli di lavoro rispetto a quelle riservate al passaggio dei lavoratori a piedi.

Si precisa che è obbligo del datore di lavoro delimitare le aree destinate al diverso transito/passaggio di mezzi e pedoni, ed eventualmente, in caso di circostanze particolarmente pericolose per l’incolumità dei lavoratori come il presente caso di zona costantemente frequentata da carrelli elevatori in movimento, marcare i limiti assolutamente invalicabili dai mezzi operativi o predisporre una fascia di rispetto tra le due zone.

In allegato il testo della Sentenza n. 27066 del 1 luglio 2016.

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