INFORTUNI IN AZIENDA: LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE NON SCAGIONA L’IMPRENDITORE
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Con Sentenza n. 32357 del 26 agosto 2010 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione V penale, consolida le responsabilità dell’imprenditore sulla sicurezza dei lavoratori sottolineando che in caso di infortunio la responsabilità non grava solamente sul delegato per la sicurezza del servizio di prevenzione e protezione in quanto il RSPP ha un ruolo di consulenza e supporto al lavoro dell’impresa: non è possibile quindi delegargli la garanzia di sicurezza dei lavoratori, che è invece una responsabilità propria del datore di lavoro.
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- sentenza_32357_del_26_agosto_2010.pdfAccedi per scaricare
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