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INFORTUNI E MACCHINE: LA RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3938 del 4 febbraio 2022, si è pronunciata sull’individuazione della responsabilità colposa del costruttore di una macchina per l’infortunio occorso ad un lavoratore utilizzando la macchina stessa.

CHE COSA SUCCEDE SE SI DIMOSTRA CHE UN COSTRUTTORE NON HA OSSERVATO LE CAUTELE INFORTUNISTICHE NELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI UNA MACCHINA?

La vicenda processuale segue alla sentenza con cui la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti degli amministratori di una società produttrice di una macchina stiratrice, per avere cagionato a una lavoratrice lesioni consistite in trauma da schiacciamento alla mano destra con ustioni di terzo grado.

Nel giorno dell’infortunio, la vittima, neoassunta nella ditta dei genitori e addetta alla macchina stiratrice e piegatrice prodotta dalla società di cui gli imputati erano amministratori, accorgendosi che un capo di vestiario era rimasto incastrato tra i rulli della macchina – nonostante l’istruzione ricevuta dalla madre di non intervenire – senza spegnere la macchina, girava la piccola farfalla di chiusura e alzata la griglia di protezione con la mano sinistra cercava di rimuovere il capo, rimanendo incastrata fra i rulli con la mano destra, che veniva esposta a una temperatura di oltre cento gradi.

La madre della lavoratrice spegneva il macchinario, ma non sapendo come liberare l’arto chiamava il marito, che prontamente interpellava uno dei due imputati, il quale, a sua volta consigliato dall’ingegnere produttore, indicava nel giramento della leva posta sulla parte destra del macchinario, in senso opposto alla freccia per evitare l’ulteriore trascinamento, l’operazione necessaria a liberare la mano dal meccanismo.

Contro la sentenza proponevano ricorso per cassazione i due imputati, in particolare sostenendone che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto il macchinario non rispondente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine 2006/42/CEE), laddove, invece, lo stesso doveva ritenersi conforme alla Direttiva Macchine e, comunque, lamentando l’errore in cui erano incorsi i giudici nel non ritenere il fatto esclusivamente ascrivibile al comportamento colposo della vittima, la cui esorbitanza dalle mansioni affidate e dalle istruzioni impartite comportava l’interruzione del nesso causale fra la condotta contestata agli imputati e l’evento.

La Corte di Cassazione ha disatteso la tesi difensiva, in particolare rilevando che l’infortunio si era verificato per un difetto strutturale della macchina stiratrice-piegatrice che consentiva l’accesso ai rulli, a macchina funzionante, semplicemente attraverso lo svitamento di un dado a farfalla e il sollevamento della griglia do protezione.

L’operazione svolta dalla lavoratrice, che aveva compiuto la manovra, al fine di recuperare un capo incastratosi nel meccanismo, non costituiva un uso improprio o abusivo dello strumento, posto che si collocava nell’ambito dell’uso del macchinario per la funzione tipica per la quale il medesimo era stato prodotto.

Tale utilizzo si era rivelato pericoloso proprio perché non era dotata di sistema di sicurezza che impedisse al lavoratore di esporre parti del corpo al meccanismo rotante con la macchina in funzione, pur previsto dalle disposizioni della Direttiva Macchine.

IN SINTESI

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, ha sottolineato le condizioni in presenza delle quali può essere ritenuta la responsabilità colposa del costruttore di una macchina in caso di infortunio.

In particolare, afferma la Corte di Cassazione, il mezzo o l’apparecchiatura, debbono consentire l’utilizzo in sicurezza da parte dell’utente, attraverso l’adozione degli accorgimenti che la tecnologia offre al fine di evitare il prodursi di un evento avverso, derivante dal meccanismo di funzionamento.

E ciò indipendentemente dal fatto che colui che lo usa erri nell’utilizzo, o manchi di adottare le cautele previste, o cerchi di aggirarle, salvo che per farlo non modifichi significativamente la sua struttura, in modo non preventivabile dal costruttore.

Riportiamo in allegato la sentenza 3938 del 4 febbraio 2022 della Corte di Cassazione.

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