INAIL: BROCHURE SU SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
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Pubblicata da Inail la brochure “Sicurezza alla guida: effetti dell’uso di alcol, droghe e farmaci” sulle relazioni e gli effetti che hanno le più comuni sostanze stupefacenti e psicotrope sull’uomo mettendo in relazione gli effetti “soggettivi” e quelli “oggettivi” di ogni sostanza.
Inail inoltre sottolinea che, nonostante sia in vigore un Codice della Strada che prevede sanzioni, a volte anche molto elevate, nel nostro Paese sono ancora molti gli incidenti stradali gravi dovuti alla perdita di controllo del veicolo perché i guidatori hanno abusato di alcol e/o sono sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Il documento dell’Inail inserisce anche alcune tipologie di farmaci che possono alterare lo stato psico-fisico della persona e consiglia il controllo del foglietto illustrativo e la consultazione del medico curante.
In merito ad alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti, ricordiamo che anche nel D. Lgs. 81/08, è previsto con l’art. 41, comma 4) che le visite mediche preventive, periodiche ed in occasione del cambio mansione, siano “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento […] finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza […]” specificate nel Provvedimento 16 marzo 2006 all’Allegato I in cui vengono indicate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, tra cui:
– addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente;
– addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (ad esempio carrelli elevatori);
– lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
Pertanto, per lo svolgimento delle attività elencate nel Provvedimento 16/3/2006, il Datore di Lavoro non solo deve prevedere una specifica formazione (si veda a tal proposito la formazione prevista per addetti all’uso di carrelli elevatori secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 o la formazione per i lavori in quota e utilizzo di DPI anticaduta), ma deve anche accertarsi, tramite il Medico Competente, che i lavoratori non assumano alcol o sostanze psicotrope.
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