IMPIANTI TERMICI: NUOVE REGOLE PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE
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Con Circolare n. 4 del 19 gennaio 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali detta chiarimenti in merito all’effettuazione dei corsi e degli esami per il rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (articolo 287 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010), a seguito della pronuncia della Sentenza n. 250 del 24/07/2009 della Corte di Cassazione e delle modifiche legislative che hanno recepito le motivazioni disposte della citata Sentenza.
Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 4 del 19 gennaio 2011 nella quale ribadisce che la formazione professionale del personale addetto alla conduzione di impianti termici civili non è di competenza dello Stato, ma delle Regioni, così come già disposto dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 250 del 24 luglio 2009. La sentenza ha dichiarato parzialmente illegittimo dal punto di vista costituzionale l’articolo 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce l’obbligo di un patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili di potenza superiore a 0,232 MW, rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro al termine di un corso con superamento di un esame.
Accogliendo i ricorsi delle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, la Corte ha riconosciuto l’illegittimità della norma, poiché la formazione professionale richiesta per il conseguimento del patentino di abilitazione, è materia di competenza delle Regioni, e non dello Stato. Nella sentenza è dichiarato illegittimo il comma 6 del sopracitato articolo ed aveva rinviato ad un nuovo decreto ministeriale – integrativo e correttivo del D.M. 12 agosto 1968 – la disciplina dei corsi e degli esami per l’addestramento del personale, nonché per la revisione del “patentino”.
La circolare del Ministero del Lavoro specifica che il patentino può essere rilasciato da una autorità individuata dalle leggi regionali anziché dalla Direzione provinciale del lavoro ma, fino all’emanazione delle disposizioni regionali in merito, la disciplina sarà gestita in via transitoria dalle stesse Direzioni Provinciali del Lavoro così come prevede il D.M. 12 agosto 1968.
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- Circolare_Ministero_Lavoro_19_01_2011_n.4.pdfAccedi per scaricare
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