IMPIANTI TERMICI: ADEGUAMENTO ENTRO IL 31/12/2012
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Ricordiamo alle aziende in possesso di impianti termici civili di potenza nominale compresa tra 35 kW e 3 MW, e destinati esclusivamente al riscaldamento degli ambienti ed alla produzione di acqua calda, che entro il 31/12/2012 sarà necessario adeguarsi alle disposizioni previste dall’articolo 284 Denuncia di installazione e modifica del D.Lgs. 152/2006.
In particolare la normativa prevede che il Libretto di Centrale, redatto ai sensi del D.P.R. 412/1993, sia integrato a cura del Responsabile dell’esercizio e della manutenzione, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche di cui all’articolo 285 ed è idoneo a rispettare i limiti di cui all’articolo 286 del D.Lgs. 152/2006; il Libretto deve inoltre essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all’articolo 286 del D.Lgs. 152/2006.
Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione provvede ad inviare tali atti integrativi all’autorità competente entro 30 giorni dalla loro redazione.
Sono previste sanzioni amministrative sia per chi non provvede a redazione e invio delle comunicazioni, sia per chi non rispetta i requisiti degli articoli 285 e 286.
Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione di un impianto termico è identificato nel Proprietario dell’impianto (indicato all’interno del Libretto di Centrale nella scheda 1 al punto 1.7) o, se nominato, nel Terzo Responsabile (riportata all’interno del Libretto di Centrale nella scheda 3).
Per visualizzare il D.Lgs. 152/2006 si rimanda al sito www.normativa.it.
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