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IMPIANTI FOTOVOLTAICI: I CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DI TERRENO ABBANDONATO (REGIONE VENETO)

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Tra le novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” – c.d. “Decreto Romani”) per gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli è presente un’eccezione: non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni.
Secondo il D.Lgs. 28/2011 spetta alla Regioni determinare le singole zone caratterizzate da fenomeni di abbandono, definendo pertanto le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione.
La Giunta veneta, su proposta dell’assessore all’agricoltura Franco Manzato, ha disciplinato i criteri per la presentazione e l’istruttoria delle domande presentate da quanti sono interessati alla classificazione di terreno abbandonato.

Il provvedimento – ha spiegato Manzato – riguarda l’applicazione del decreto legislativo del marzo scorso sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, che per evitare possibili speculazioni ha introdotto tre tipi di limitazioni, che operano contemporaneamente, alla possibilità che i grandi impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole possano usufruire degli incentivi all’esercizio previsti dal ‘Conto Energia’. Per questi limiti è stata prevista una deroga nel caso gli impianti fotovoltaici vengano installati in aree agricole su terreni abbandonati da almeno cinque anni.
Tutelare il terreno agricolo – ha ricordato l’assessore – è infatti una esigenza strategica che non può essere messa a rischio rispetto a convenienze non agricole”. La legge, peraltro, ha stabilito che siano le Regioni a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultano caratterizzate da fenomeni di abbandono, e a definire le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuta classificazione di terreno abbandonato.
La gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti viene affidata ad Avepa: lo Sportello Unico Agricolo sarà perciò chiamato a verificare l’effettivo abbandono da almeno cinque anni dei terreni per cui è chiesta la classificazione di “terreno abbandonato”, mediante sopralluogo in campo e utilizzo delle informazioni disponibili con il “Sistema integrato gestione e controllo” e di ogni altra eventuale documentazione probatoria. L’obiettivo è di evitare che terreni agricoli possano essere lasciati incolti in vista di un possibile sfruttamento futuro per il fotovoltaico.

Fonte: Regioni.it

In allegato il Decreto Legislativo 28/2011.

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