IMPIANTI ELETTRICI: SANZIONI PREVISTE DAL “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA”
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La legislazione vigente, ed in particolare il recente Testo Unico per la Sicurezza, prevede sanzioni a carico dei soggetti che con il loro operato concorrono alla realizzazione degli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori. Riportiamo di seguito una sintesi dei principali obblighi e delle relative sanzioni previste nel D. Lgs. 81/08 e nel D.M. 37/08.
Il D. Lgs. 81/08 prevede sanzioni a carico del datore di lavoro per eventuali “non conformità” rilevate sugli impianti elettrici non sempre di immediata lettura: cerchiamo di fare chiarezza.
Dalla definizione dell’art. 69, nel quale risulta che anche un “impianto” è un’attrezzatura di lavoro, consegue che nel campo di applicazione del Titolo III del D. Lgs. 81/08 rientrano a tutti gli effetti anche gli impianti elettrici. L’art. 71 dello stesso Titolo III, relativo agli obblighi del datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro, al comma 3 cita: “Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI”. A sua volta l’Allegato VI recante “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” riporta al punto 6, relativo ai “Rischi per l’energia elettrica”, che “Tulle le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica”: quest’ultimo punto è sanzionato ai sensi dell’art. 87 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2.500.
Come previsto sempre nell’art. 87, la medesima sanzione si applica in caso mancata esibizione dei verbali comprovanti l’effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche previste dal D.P.R. 462/01.
Inoltre, sempre nel Testo Unico, l’art. 68 prevede sanzioni per il datore di lavoro (arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000), qualora questi non assoggetti gli “impianti”, quindi anche gli impianti elettrici, a regolare manutenzione.
Il legislatore non si è dimenticato dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, ai quali si applicano le sanzioni previste all’art. 57, qualora con il loro operato siano causa della realizzazione di impianti non “sicuri”: ad esempio, per gli installatori che non si attengano alle norme di salute e sicurezza sul lavoro o alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti delle parti di impianto da installare è previsto l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
Infine ricordiamo che nel recente D.M. 37/08 sono inoltre previste sanzioni amministrative per violazioni al decreto stesso: in particolare per gli installatori che realizzazione un impianto non a regola d’arte sono previste sanzioni da € 1.000 a € 10.000.
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