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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA, AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE

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Aggiornate le specifiche tecniche “Raccolta R edizione 2009 – Specifiche tecniche applicative del Titolo II del D.M. 1.12.75 ai sensi dell’art. 26 del decreto medesimo”, dal Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti dell’ex ISPESL, per gli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C e potenza nominale massima superiore a 35 kW.

Si riporta la nota esplicativa alla nuova Raccolta R:

La nuova Raccolta R costituisce la regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda.
Tale specifica si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nomina le massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.
Il presente documento fa seguito alla edizione 1982 e scaturisce dalla necessità di adeguare la regolamentazione degli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione a seguito dell’evoluzione normativa e del progresso tecnologico in materia.
Al riguardo, l’ISPESL ha costituito il gruppo di lavoro “Impianti di riscaldamento ad acqua calda ed aggiornamento della Raccolta R” che ha elaborato la specifica tecnica edizione 2009.
I lavori di aggiornamento normativo sono stati condotti con la partecipazione dei rappresentanti dei costruttori interessati, del CTI, sentite le associazioni di categoria competenti.
Detta specifica tecnica è stata ulteriormente modificata dal gruppo di studio costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di poter dare corso alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ai sensi della direttiva 98/34/CE. Detta procedura si è conclusa nel mese di marzo 2010 con esito favorevole.
Le specificazioni tecniche in oggetto non si applicano nel caso in cui detti impianti risultino certificati come insiemi secondo quanto previsto dall’art.1 del D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 nel qual caso l’esercizio risulta regolamentato dalle disposizioni di cui al DM 1/12/04 n.329 e dal D.Lgs. 9/4/2008 n.81 e s.m.i..
Non si applicano inoltre ai generatori di calore alimentati a gas secondo la Direttiva 2009/142/CE.

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