IL RUOLO DEL DIRIGENTE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
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Un aspetto di particolare interesse, relativamente agli obblighi espressi dall’art. 80 del D. Lgs. 81/08, riguarda il ruolo del dirigente nella valutazione del rischio elettrico.
Il comma 2 pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di valutazione dei rischi, ma scorrendo la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 87, appare, al comma 2, che anche il dirigente sia direttamente coinvolto nell’attuazione di detta attività. Il dirigente, infatti, viene direttamente chiamato in causa e sanzionato in caso di omissione dell’obbligo previsto ex art. 80, comma 2 (la valutazione del rischio elettrico, appunto).
Tale estensione soggettiva della responsabilità per omessa valutazione del rischio elettrico potrebbe sembrare un errore, stante che non vi è dubbio che uno dei principi cardine della disciplina del D.Lgs. 81/08 sia quello di riconoscere in capo al solo datore di lavoro, come esclusivo e non delegabile a terzi, l’obbligo di valutare i rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro.
Si è tendenzialmente portati a ritenere questa previsione sanzionatoria un vero e proprio errore, che può trovare conferma da plurimi fattori.
Innanzitutto è da rilevare che in assenza di un disposizione che imponga alla figura del dirigente un preciso obbligo giuridico, la previsione sanzionatoria appare in netta violazione del principio di legalità. Nessuno, infatti, può essere punito per un fatto se una previsione legislativa non lo identifica come reato (nullum crimen sine lege) e, ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen., secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, nessuno può essere ritenuto responsabile se nei suoi confronti non sussiste un obbligo giuridico specifico alla cui violazione la legge fa derivare specifiche conseguenze.
Se, dunque, al dirigente non può riconoscersi un preciso obbligo di valutazione del rischio, come si può immaginare che egli venga riconosciuto responsabile, e penalmente sanzionato, in caso di omessa valutazione del rischio elettrico?
Merita segnalare che solo con riferimento al rischio elettrico vi è una tale estensione sanzionatoria ai dirigenti, dato che per ogni altra tipologia di rischio prevista dal D.Lgs. 81/08, la valutazione rimane un obbligo esclusivo (ed esclusivamente a lui imputabile) del datore di lavoro. Ciò farebbe supporre, dunque, che il Legislatore si sia evidentemente sbagliato nell’inserire, col correttivo del 2009, una sanzione ai dirigenti per la violazione di un obbligo ad essi non attribuibile. La riprova del probabile errore in cui potrebbe essere caduto il Legislatore, si deduce dalla stessa lettera dell’art. 87 ove, al comma 3, lett. D) presenta un refuso, andando a sanzione l’art. 80 ai commi 3 e 4, lì dove il comma 4 non esiste, esistendo, invece, il comma 3-bis.
Pur tuttavia, in attesa che possa sopravvenire una normativa che vada a ripristinare la coerenza della disciplina, la sussistenza di una precisa sanzione in capo al dirigente per l’omessa valutazione del rischio elettrico, deve imporre all’interprete di considerare l’eventualità che il Legislatore intendesse gravare anche il dirigente di una posizione di corresponsabilità per un obbligo tipico del datore di lavoro: il silenzio della relazione accompagnatoria al decreto correttivo non consente sin da ora riferimenti specifici circa la ratio sottesa a detta previsione sanzionatoria.
A ciò si aggiunga che una lettura sistematica delle norme in tema di rischio elettrico, in virtù di quanto già approfondito nei paragrafi precedenti, fa propendere l’interprete a ritenere che il Legislatore intendesse davvero estendere la rosa dei soggetti muniti di posizione di garanzia, e dunque penalmente punibili, anche nei confronti di soggetti diversi dal datore di lavoro; soggetti che, per le capacità professionali, per l’incarico ricevuto in ambito organizzativo dal datore di lavoro, con specifico richiamo agli impianti elettrici, acquisiscano di fatto un ruolo dirigenziale.
Il dirigente verrebbe, dunque, interessato personalmente e pur propendendo per il refuso sulla sua sanzionabilità in merito alla mancata valutazione del rischio elettrico, è opportuno che si renda parte attiva nell’attuazione dell’obbligo valutativo: pertanto nelle more di eventuali interventi legislativi di senso contrario, si reputa necessaria una sua effettiva partecipazione nell’attività valutativa che possa (e sotto il profilo probatorio, debba) esplicitarsi con l’apposizione della sua controfirma nel documento di valutazione dei rischi, obbligatorio quanto meno nella parte riservata al rischio elettrico.
Per altri approfondimenti sulla Sicurezza Elettrica leggi anche: NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 11-27: COSA CAMBIA NELLA SICUREZZA DEI LAVORI ELETTRICI.
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