fbpx Skip to content

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: LE NOVITA’ NEL TESTO UNICO

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

PREMESSA
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo la definizione rintracciabile nell’art. 2 del D. Lgs. 81/08, è una “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un diritto dei lavoratori, non un obbligo a carico del Datore di Lavoro.
Il D. Lgs. 81/08 fissa però alcune regole per l’elezione, in relazione al numero di lavoratori occupati in azienda. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Il nominativo del RLS deve essere comunicato all’INAIL annualmente: il mancato adempimento di tale obbligo è punito con una sanzione amministrativa di € 500,00.

ATTRIBUZIONI DEL RLS
Le attribuzioni del RLS sono indicate nel D. Lgs. 81/08, in particolare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D. Lgs. 81/08;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/08;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 81/08;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

OBBLIGHI FORMATIVI PER IL RLS
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare il RLS eletto dai lavoratori secondo le modalità previste dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, con corsi di durata minima di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Inoltre, come indicato nello stesso articolo, è previsto un aggiornamento periodico, fissato dalla contrattazione collettiva nazionale, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

LE NOVITA’: IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
Il Testo Unico per la Sicurezza prevede che qualora i lavoratori non eleggano un proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, le funzioni di tale figura sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, assegnato all’azienda da enti esterni, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, le aziende nelle quali i lavoratori non hanno eletto un proprio RLS finanziano il fondo di sostegno delle piccola media impresa con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.

CONCLUSIONI
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza costituisce una importante figura aziendale per coinvolgere i lavoratori e promuovere un continuo miglioramento dei livelli di sicurezza raggiunti.
La formazione e l’aggiornamento in materia di sicurezza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è da considerarsi fondamentale, non solo per obblighi di legge, ma anche per l’esercizio delle funzioni ai fini della riduzione degli infortuni e della gestione delle situazioni d’emergenza.

Vega Engineering, Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto e certificato ISO 9001:2000, programma corsi di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni ai corsi, clicca qui.

Documenti correlati

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni