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IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL VERDE PUBBLICO: LE INDICAZIONI DEL MASE

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Con un recente interpello il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto a un’interrogazione del Comune di Brovello-Carpugnino (VB) riguardo l’interpretazione della normativa sul deposito temporaneo di sfalci e potature. Il Ministero chiarisce che il “luogo di produzione dei rifiuti” deve essere inteso come l’area specifica di produzione o un’area funzionalmente collegata e disponibile per il produttore, dotata di adeguati presidi di sicurezza. È inoltre possibile per l’ente locale identificare un’area per il deposito rispettando certi requisiti, tra cui la connessione funzionale al sito di produzione e la conformità alla normativa urbanistica e ambientale.

Vediamo quali sono nello specifico le considerazioni del MASE…

IL QUESITO DELL’INTERPELLO

Il comune di Brovello-Carpugnino ha richiesto di chiarire il disposto di cui all’art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento sia effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, tra il resto, “nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti” e in particolare:

  1. se il “luogo in cui i rifiuti sono prodotti” nel caso di deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale debba essere inteso come tutto il territorio comunale o se invece vada inteso come la zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale;
  2. se, nell’ipotesi in cui il Comune dovesse identificare un’area verde lontana dalle abitazioni, avrebbe la facoltà di depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde e chiamare, ove necessario, la ditta affidataria del servizio di raccolta per lo smaltimento del materiale vegetale di scarto.

IL DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA: COSA PREVEDE LA NORMATIVA?

Guardando al Testo Unico Ambientale, troviamo che:

  • articolo 183, comma 1, lettera bb): il “deposito temporaneo prima della raccolta” è definito come “il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis”
  • articolo 185-bis che disciplina le condizioni del deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Il luogo di produzione dei rifiuti corrisponde quindi all’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Ma l’intera area rispetto a cosa?

IL DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA: COSA PREVEDE LA GIURISPRUDENZA?

Per rispondere alla domanda, il MASE si riferisce alla giurisprudenza di legittimità e fa riferimento alle seguenti sentenze:

  • sentenza n. 41056 della Cassazione Penale del 22/09/2015: il luogo di produzione dei rifiuti non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione
  • sentenza n. 16441 della Cassazione Penale del 31/03/2017: il luogo di produzione dei rifiuti non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza.

IL DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA: QUAL È?

Sulla base delle considerazioni precedenti, un sito si può quindi qualificare come “luogo di produzione dei rifiuti” se:

  • è il luogo ove gli stessi sono stati materialmente prodotti o, in alternativa
  • è nella disponibilità del produttore dei rifiuti ed è funzionalmente collegato al sito di produzione, oltre ad avere i necessari presidi di sicurezza.

LA RISPOSTA DEL MASE

Sulla base di queste considerazioni, il MASE ha fornito le seguenti risposte al quesito posto dal comune di Brovello-Carpugnino:

  1. il “luogo in cui i rifiuti sono prodotti” nel caso di deposito dei prodotti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde sul territorio comunale non coincide con tutto il territorio comunale ma va inteso come la singola zona di produzione degli stessi, cioè la via o il parco giochi specifico da cui deriva il materiale vegetale, ovvero l’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza. L’Ente può quindi identificare un’area dove depositare i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde pubblico: tale area deve essere nella sua disponibilità, funzionalmente collegata al sito di produzione, dotata dei necessari presidi di sicurezza e il deposito deve avvenire nel rispetto della normativa sia urbanistica che ambientale con riferimento all’art. 185-bis del D.Lgs. 152/06
  2. una volta identificata l’area con le caratteristiche necessarie per potervi depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del proprio verde, l’Ente può rivolgersi alla ditta affidataria del servizio pubblico di raccolta per il prelievo dal deposito temporaneo, il trasporto e l’avvio a recupero dei rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde o a un soggetto terzo ai fini dell’avvio al recupero o smaltimento del materiale vegetale di scarto, purché lo stesso sia individuato nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di appalti pubblici.

ALLEGATO

Si allega l’interpello n. 18331 del 01/02/2024 della Direzione Generale Economia Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica avente ad oggetto: Interpello ambientale ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in materia di deposito temporaneo di sfalci e potature.

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