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IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE GLI OCCHIALI AI VIDEOTERMINALISTI?

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La Corte di Giustizia Europea, in data 22 dicembre 2022 (n. 392 – C – 392/21 – Art.9, Dir. 90/270) si è pronunciata sull’obbligo del datore di lavoro di fornire gli occhiali ai lavoratori videoterminalisti.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra un lavoratore e l’Ispettorato generale per l’immigrazione Rumeno. L’Ispettorato aveva rigettato la richiesta di rimborso da parte di un suo lavoratore delle spese connesse all’acquisto di occhiali per svolgere l’attività di lavoro che consiste prevalentemente nell’utilizzo del videoterminale.

LA NORMATIVA EUROPEA: DIRETTIVA 90/270/CEE

La questione è disciplinata dalla Direttiva 90/270/CEE del Consiglio Europeo relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

In particolare riportiamo l’art. 9 della Direttiva 90/270/CEE:

1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

  • prima di iniziare l’attività su videoterminale,
  • periodicamente, in seguito, e
  • allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori.

5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può far parte d’un sistema sanitario nazionale”.

IL PARERE DELLA CORTE EUROPEA

La pronuncia della corte chiarisce che relativamente al paragrafo 3 dell’articolo 9, i «dispositivi speciali di correzione», previsti da tale disposizione, includono anche gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro per «dispositivi speciali di correzione» non si devono intendere solo quelli utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Inoltre, chiarisce sempre la Corte, l’interpretazione dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 9 della direttiva 90/270, deve essere che: “l’obbligo, imposto da tale disposizione al datore di lavoro, di fornire ai lavoratori interessati un dispositivo speciale di correzione, può essere adempiuto vuoi mediante fornitura diretta di tale dispositivo da parte del datore di lavoro, vuoi mediante rimborso delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale”.

QUALE È LA SITUAZIONE IN ITALIA?

In Italia la questione è disciplinata nell’art. 176 comma 6 del D. Lgs. 81/08 che recita: “Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione” dove per “visite di cui ai commi 1, 3 e 4” si intende la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio da videoterminale.

Inoltre segnaliamo anche la Circolare n. 30 del 05/03/1998 del Ministro del lavoro che sul tema allora trattato nel D. Lgs. 626/94 ha fornito i seguenti chiarimenti interpretativi: “con la locuzione <dispositivi speciali di correzione>, di cui all’art. 55, comma 5, del d.L.vo. n. 626/94, si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Ne deriva che, nell’ipotesi i cui il “dispositivo speciale di correzione” sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.”

Pertanto il parere della corte europea risulta in netto contrasto con quello della nostra normativa nazionale in particolare relativamente a quanto ricompreso con il termine “dispositivi speciali di correzione”.

COSA FARE?

In attesa di eventuali adeguamenti normativi o nuovi chiarimenti a livello nazionali sul campo di attribuzione del termine “dispositivi normali di correzioneresta valido quanto disposto dal D. Lgs 81/08 ovvero le spese di tali dispositivi sono a carico del datore di lavoro solo se, nello svolgimento dell’attività lavorativa al videoterminale, non siano sufficienti i normali dispositivi di correzione ovvero quelli utilizzati dal lavoratore anche nella vita quotidiana. Se i dispositivi speciali di correzione sono integrati nei dispositivi normali di correzione, il datore di lavoro deve rimborsare o pagare solo il costo relativo alla correzione speciale.

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