I MODULI OSS RIENTRANO NELLE DISPOSIZIONI DELL’ACCORDO CSR 21/12/11
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In merito alla richiesta di precisazioni in base a quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 da parte dell’U.R.I.P.A., la Giunta Regionale del Veneto ha ritenuto quanto segue:
“… per le parti corrispondenti, i moduli formativi inseriti nell’ambito del percorso formativo per OSS (Operatori Socio Sanitari) di cui alla L.R. 20/2001, possono costituire credito formativo rispetto alle disposizioni contenute nell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/11, integrati per le parti eventualmente non corrispondenti.”
In prima analisi l’argomentazione della Giunta prende in considerazione l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il quale pone in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di assicurare che “… ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza” ed inoltre “… che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I”.
In secondo luogo, in riferimento al tema della formazione dei lavoratori, la Giunta prende in esame l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, al quale il D.Lgs. 81/08 declina i contenuti della formazione sopracitata, che recita: “Costituisce, altresì, credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso le strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province Autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane, comunque, salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.”
Infine la Giunta richiama anche l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/12, nel quale è stato ulteriormente chiarito che “Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi […] tali da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi), coerente con le disposizioni di specifico riferimento, costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati”.
Documenti correlati
- Regione-Veneto-Formazione-Sicurezza-Lavoro-Parere-moduli-OSS.pdfAccedi per scaricare
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