I COSTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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Nella legge n. 33/2008 della regione Marche vengono definiti (art. 2) i costi della sicurezza distinguendoli in costi della sicurezza inclusa ed in costi della sicurezza aggiuntiva. I primi risultano i costi della sicurezza inclusi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, determinati in sede di analisi del prezzo della lavorazione o stabiliti nel prezziario regionale; i secondi, invece, risultano i costi della sicurezza aggiuntivi a quelli previsti nei prezzi unitari, individuati nel piano di sicurezza e coordinamento e derivanti da procedure, apprestamenti e attrezzature per la sicurezza di tipo particolare. Negli artt. 5 e 6 della stessa legge regionale vengono specificati anche dettagliatamente alcuni costi che sono da considerarsi sia fra quelli della sicurezza inclusa che fra quelli della sicurezza aggiuntiva.
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- Legge_Regionale_18-11-08_n.33.pdfAccedi per scaricare
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