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GLI ULTIMI INTERPELLI MASE: RIFIUTI IMPIANTI ORAFI, RIFIUTI SANITARI STERILIZZATI, RECUPERO R13 DOPO SCAMBIO DI RIFIUTI R12

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente dato riscontro a tre istanze di interpello, chiarendo l’esatta interpretazione da dare su tre aspetti diversi inerenti alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Vediamo di seguito le risposte del MASE per i tre casi specifici.

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO NEL COMPARTO ORAFO

Su istanza di interpello formulata dalla Regione Toscana con riferimento a una problematica propria del settore orafo in cui gli impianti di recupero rifiuti (R4/R8) volti alla produzione di metalli preziosi (rodio, iridio, palladio, oro, platino, rutenio, argento) a partire anche da rifiuti solidi, il MASE distingue i seguenti casi:

  • Un impianto che effettua un’attività di recupero finalizzata alla produzione di una sostanza che cessa di essere rifiuto (End of waste – EoW) ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 deve essere specificatamente autorizzato
  • Un impianto che effettua un’attività finalizzata alla produzione di un bene finale, e non un prodotto intermedio (EoW) che necessita di un successivo ritrattamento per l’ottenimento di un prodotto finale, deve garantire il rispetto della normativa di prodotto e non necessita di specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 184-ter del d.lgs. 152/2006.

Secondo il MASE, dunque, gli impianti del comparto orafo si inseriscono nel secondo caso e non necessitano pertanto dell’autorizzazione EoW dato che la finalità del recupero dei rifiuti è la produzione di un bene finito.

RIFIUTI SANITARI STERILIZZATI SONO URBANI

Con altra istanza di interpello, la Regione Toscana chiede al MASE se i rifiuti sanitari sterilizzati possono essere classificati come urbani solo se destinati a impianti di incenerimento per rifiuti urbani (come previsto dal DPR 254/2003) o se l’assimilazione a rifiuti urbani sia possibile indipendentemente dalla destinazione dei rifiuti stessi (come previsto dal D.L.  23/2020 che, nato dall’esigenza di affrontare l’emergenza epidemiologica, conteneva però un vincolo temporale di 30 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).

Il Ministero chiarisce che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani se preliminarmente assoggettati ad un procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni del D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, senza alcuna limitazione nelle modalità di smaltimento successive. Tali indicazioni derivano dalla legge n. 120/2020 che ha tolto il vincolo temporale dei 30 giorni connesso alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria di cui al D.L. 23/2020, prevedendo quindi in via definitiva (e non più transitoria) gli obblighi di gestione ed il relativo regime stabilito per i rifiuti sanitari.

Tali rifiuti sanitari solo rischio infettivo sterilizzati, assimilati agli urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato (codice EER 20.03.01) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPR n. 254/2003 “utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.”.

MESSA IN RISERVA R13 DOPO SCAMBIO DI RIFIUTI R12

La Provincia di Viterbo ha chiesto al MASE se sia corretta la seguente sequenza di operazioni da svolgersi presso un impianto di gestione rifiuti non pericolosi:

  • presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;
  • invio del rifiuto a lavorazione R12 da cui deriva un rifiuto Codice EER della tipologia 19;
  • ripresa in carico in R13 del rifiuto con Codice EER della tipologia 19;
  • invio del rifiuto a lavorazione R3/R5 per produrre Materia prima seconda.

Il Ministero dell’Ambiente ricorda innanzitutto che il recupero R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è da intendersi come operazione residuale e da effettuarsi solo in mancanza di un altro codice R appropriato ed è finalizzata a una delle operazioni da R1 a R11, escludendo quindi la messa in riserva R13.

Il MASE evidenzia quindi che spetta alle Autorità competenti valutare il rispetto delle condizioni al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, prestando attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.

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