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GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE. CHIARIMENTI DEL MINISTERO

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La circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ribadisce che ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, l’agenzia di somministrazione è obbligata a fornire ai lavoratori in somministrazione informazioni generali circa i rischi per la salute e sicurezza connessi all’attività produttiva e a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. E’ prevista la possibilità di trasferire contrattualmente tali obblighi all’utilizzatore. In questo caso ne deve essere fatta espressa menzione nel contratto con il lavoratore.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 81/08, essa è a caricodell’impresa utilizzatrice, così come la fornitura dei DPI.

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