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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ED ORGANISMI PARITETICI: QUALI SANZIONI?

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Con una nota dell’8 giugno 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riscontra che laddove un Datore di Lavoro eroghi una formazione senza la collaborazione di un Organismo Paritetico non può essere sanzionato, non solo perché il comma 12 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 non prevede una sanzione, ma nemmeno adducendo che la formazione sia non sufficiente ed adeguata in base a quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo.

Infatti il comma 1 dell’art. 37 stabilisce l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di assicurare “che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]“, mentre il comma 12 prevede che la suddetta formazione debba avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, “in collaborazione con gli Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del Datore di Lavoro“. Ciò sta a significare che il Datore di Lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli Organismi Paritetici solo nei casi in cui gli stessi siano presenti nel settore di riferimento (es. edilizia) e nel territorio in cui si svolge l’attività.

In aggiunta a quanto sopra l’Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» specifica che tale richiesta di collaborazione non implica che il Datore di Lavoro debba effettuare la formazione necessariamente con un Organismo Paritetico ma solo che deve informarlo, ove questo sia presente, della volontà di svolgere tale attività.

All’interno della nota 8 giugno 2015 del Ministero del Lavoro viene anche citato l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008, che definisce gli Organismi Paritetici quali “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. […]“, esplicitando che entrambe le parti debbano essere comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto sorge anche il problema a carico del Datore di Lavoro di verificare il possesso da parte degli Organismi Paritetici dei requisiti richiesi dalla legge (se una delle associazioni stipulanti non soddisfa i requisiti previsti in termini di rappresentatività sul piano nazionale l’ente non può essere considerato Organismo Paritetico).

Alleghiamo alla presente il testo della nota 8 giugno 2015 pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

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