FORMAZIONE DEI RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Dopo il 15 febbraio 2008 gli RSPP e ASPP che non hanno tutti i requisiti formativi decadono dal loro incarico e non potranno continuare ad esercitare legittimamente le funzioni di RSPP o ASPP. Le eventuali posizioni non regolari, ovvero che non abbiamo i titoli professionali collegati allo svolgimento dei corsi di formazione, costituiscono una violazione prima di tutto da parte del soggetto (RSPP o ASPP) che si trova così nella condizione di espletare abusivamente una funzione per la quale non ha titolo.
Inoltre, qualora il RSPP non sia in regola con i requisiti formativi, viene di fatto violato l’art. 4 del D. Lgs. 6262/94 comma 4 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8.
Il richiamo alle responsabilità del datore di lavoro, con le conseguenti responsabilità di culpa in eligendo, è richiamata dal comma 2 dell’art. 8 in base al quale il Responsabile del Servizio deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previste dall’art. 8 bis e dal successivo Accordo Stato Regioni in ordine alla formazione obbligatoria per lo svolgimento del ruolo.
La responsabilità della nomina, o del mantenimento in carica, di un RSPP che non abbia i requisiti previsti comporta sanzione per il datore di lavoro, art. 89 del D.Lgs. 626/94, punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 1.500,00 a € 4.100,00 per la specifica violazione in questione
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