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FORMAZIONE ANTINCENDIO ADDETTI CARICO SCARICO GAS NATURALI

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Il decreto del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 213 del 13 settembre 2018 definisce all’art. 1 i “Soggetti formatori” relativamente alla formazione antincendio relativa al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas natura e biogas, ai sensi del p.to 6.1 del D.M. 3 febbraio 2016, nello specifico:
Corpo nazionale dei VV.F.;
– I privati, gli enti o le società, di seguito denominati “organismi formatori“, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.

All’art. 2 stabilisce i requisiti degli “organismi formatori“, tra i quali:
Laurea Magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all’esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas;
– Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n 139;
Certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.lgs. 4 febbraio 2000, n. 40.

Gli organismi formatori devono, altresì, disporre di un’adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche.
Il programma e le modalità di svolgimento dei corsi per la formazione antincendio, descritti all’allegato I del decreto del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 2013 del 13 settembre 2018, dovranno prevedere la nomina, dal parte dell’organismo formatore, di un direttore del corso che curerà il corretto svolgimento del programma didattico e dell’esecuzione della prova pratica.

Il corso ha una durata di almeno 16 ore, con un numero massimo di 20 discenti per corso prevedendo attività didattica sia teorica che pratica. Per il personale in possesso del certificato di formazione professionale ADR, il corso di formazione potrà avere una durata ridotta di 8 ore, prevedendo sia attività teorica che pratica.

I discenti candidati all’ottenimento dell’attestato di proficua frequenza possono essere ammessi alla prova finale solo se hanno frequentato almeno l’80% del monte ore previsto.
La prova finale avrà una commissione nominata, “dall’organismo formatore”, di almeno 3 componenti, di cui un segretario unico esentato dal possesso dei requisiti di cui art. 2 comma 1 del decreto n. 213 del 13 settembre 2018, precedentemente citati.

L’organismo formatore, per facilitare i controlli e le verifiche dell’organo competente, deve comunicare alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco con almeno 15 giorni di anticipo, l’esecuzione del corso indicando quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del sopracitato decreto:

– Dati Identificativi dell’organismo formatore;
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti art. 2 del decreto n. 213 del 13 settembre 2018;
Programma del corso, attinente quanto previsto all’allegato I del decreto;
– Nominativo e recapiti del direttore del corso, per la verifica dei requisiti art. 2;
– Il calendario delle lezioni, la sede di svolgimento e i relativi docenti;
– I nominativi dei componenti della commissione esaminatrice, la sede e la data di svolgimento e della verifica finale;
– L’elenco nominativo dei discenti.

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