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FIR digitale (xFIR) dal 13 febbraio 2026: le indicazioni del RENTRI

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Nel sito ufficiale del RENTRI è stata diffusa una serie di nuove schede informative dedicate al D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e alla modalità digitale del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (xFIR) in vista dell’avvio fissato per il 13 febbraio 2026.

In particolare, sono ora disponibili nella sezione “Supporto” del sito RENTRI una pluralità di documenti operativi, utili per le imprese della filiera (produttori, trasportatori, destinatari, intermediari), tra cui:

  • Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR);
  • Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR);
  • Gestione del FIR digitale da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione;
  • FIR cartaceo o digitale: modalità di adempimento;
  • Restituzione della copia completa del FIR digitale (xFIR);
  • Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale nel RENTRI;
  • Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRI;
  • Intermediari e consorzi: il loro ruolo nel FIR digitale;
  • Quali dati vanno trasmessi al RENTRI.

I CONTENUTI DELLE SCHEDE PER LA GESTIONE DEL FIR DIGITALE

Di seguito riportiamo un riassunto delle 9 nuove schede informative pubblicate da Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del formulario digitale (xFIR) il 13 febbraio 2026.

SchedaContenuto chiave
Sottoscrizione del FIR digitale (xFIR)Il FIR digitale (xFIR) deve essere firmato digitalmente da ogni operatore della movimentazione. Sono indicati i certificati di firma ammessi.
Stampa cartacea del FIR digitale (xFIR)Durante il trasporto, il FIR digitale può essere mostrato su dispositivo mobile oppure stampato; la copia stampata non richiede firme e non va conservata tre anni. Vidimazione e compilazione xFIR devono però essere fatte solo in digitale.
Gestione del FIR digitale (xFIR) da parte degli operatori coinvolti nella movimentazioneChiarisce ruoli e responsabilità nel flusso di gestione del xFIR e le tempistiche: chi emette e compila il FIR digitale, chi firma, chi integra il xFIR, chi trasmette al RENTRI la copia completa e quando
FIR cartaceo o digitale (xFIR): modalità di adempimentoDopo il 13/02/2026 trasportatori e destinatari devono usare FIR cartaceo o digitale in base alla scelta del produttore/detentore: se il FIR è emesso in digitale, tutta la filiera lavora in digitale; se viene emesso in cartaceo perché il produttore non è obbligato al digitale, l’intera filiera utilizza il cartaceo.
Restituzione copia completa del FIR digitale (xFIR)Il destinatario deve caricare sul RENTRI la copia completa dell’xFIR entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico. La copia è accessibile a tutti gli operatori della filiera anche via interoperabilità.
Tempistiche massime per scaricare la copia completa del FIR cartaceo e digitale presente nel RENTRIPer il xFIR, gli operatori hanno 90 giorni dalla restituzione per scaricare la copia completa tramite interoperabilità o tramite i servizi RENTRI.
Per il FIR cartaceo, il trasportatore può inviare al produttore/detentore la copia firmata dal destinatario tramite i servizi RENTRI; tutti gli operatori possono poi scaricarla entro 90 giorni anche dall’area pubblica, senza registrazione.
Trasmissione dei dati del FIR digitale (xFIR) al RENTRIQuesta scheda spiega per quali rifiuti devono essere trasmessi al RENTRI i dati dei FIR digitali, da chi e con quali modalità e tempistiche
Intermediari e Consorzi: ruolo nel FIR digitaleDelinea il ruolo di intermediari e consorzi: compaiono nel FIR ma non sono tenuti a trasmettere i dati del FIR al RENTRI. Possono scaricare la copia completa del xFIR tramite interoperabilità o servizi di supporto RENTRI
Quali dati vanno trasmessi al RENTRIProduttori/detentori e trasportatori devono trasmettere al RENTRI i dati della copia completa del xFIR firmata dal destinatario. Se la copia non è ancora disponibile, inviano i dati parziali e poi una seconda trasmissione quando la copia completa arriva. Se il FIR digitale viene annullato prima del trasporto, non va trasmesso nulla.


CONSIDERAZIONE OPERATIVE

Come già previsto, dal 13 febbraio 2026 scatta l’obbligo del FIR digitale per i soggetti iscritti al RENTRI.
Da questa data (13/2/26) la gestione cartaceo o digitale del FIR dipenderà dall’obbligo in capo al produttore/detentore:

  • produttore/detentore obbligato all’emissione digitale del FIR: implica che tutta la filiera (trasportatori, destinatari) debbano gestire il FIR digitale.
  • produttore/detentore non obbligato all’emissione digitale del FIR: comporta che tutti i soggetti della filiera gestiscano il FIR in formato cartaceo.

Pertanto, dal 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare sia con la modalità cartacea che con la modalità digitale, in base al produttore.

Ricordiamo che per coloro che utilizzano il FIR cartaceo, dal 13/02/2026 non cambiano le modalità di gestione rispetto alle disposizioni già in vigore dal 13/02/2025.

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