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FINE EMERGENZA COVID 19: NUOVE REGOLE DAL DECRETO IN ARRIVO

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Con un comunicato stampa il Governo ha diffuso le anticipazioni sui contenuti del Decreto Legge, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022.

Tra le varie disposizioni ci sono le misure che verranno adottate per superare la fase di Stato di Emergenza Covid 19 che terminerà ufficialmente il prossimo 31 marzo 2022.

Cambieranno molte delle disposizioni introdotte per contenere il contagio, vediamo sinteticamente, dalla bozza del Decreto che è stata diffusa, quali saranno.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare mascherine FFP2 nei seguenti casi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati e con esclusione delle abitazioni private;
  • in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Dagli obblighi di cui sopra sono esclusi:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Il Decreto stabilisce anche che, nei luoghi di lavoro, qualora non sia passibile mantenere la distanza interpersonale di un metro, fino al 30 aprile 2022 i lavoratori hanno l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE

Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid 19 da vaccinazione, guarigione o test (Green Pass Base), l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid 19 da vaccinazione, guarigione o test (Green Pass Base), l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1 al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid 19 da vaccinazione o guarigione (Green Pass Rafforzato) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Dal 1 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1 maggio 2022 sarà eliminato l’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il Green Pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1 aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid 19, fino all’accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid 19, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1 aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19  è applicato il regime dell’auto-sorveglianza.

Ricordiamo che il regime dell’auto-sorveglianza consiste:

  • nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;
  • di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid 19, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

SCUOLE DELL’INFANZIA – SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO GRADO E SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

ISOLAMENTO

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

PERSONALE COVID

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Riportiamo in allegato la bozza del Decreto Legge marzo 2022.

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