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ENERGY MANAGER: LA COMUNICAZIONE AL MIMIT ENTRO IL 30 APRILE

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Entro il 30 aprile 2024 deve essere comunicato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager) al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT, già dello Sviluppo Economico).

Ricordiamo chi è l’energy manager e quali sono i soggetti obbligati a nominarlo…

LA NOMINA DELL’ENERGY MANAGER

L’articolo 19 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991 impone alle imprese del settore industriale con un consumo annuo oltre 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e a quelle appartenenti ad altri settori con consumi superiori a 1.000 tep di nominare annualmente un energy manager. Questa figura ha il compito di:

  • Identificare misure, interventi, processi e tutto ciò che è utile per incentivare un utilizzo razionale dell’energia;
  • Garantire la predisposizione di analisi energetiche tenendo conto anche di aspetti economici e degli utilizzi finali dell’energia;
  • Organizzare le informazioni energetiche per valutare gli interventi realizzati con il sostegno finanziario dello Stato.

Oltre ai requisiti legislativi, l’energy manager riveste un ruolo cruciale per aziende ed enti: non solo facilita l’organizzazione a cui appartiene nella riduzione dei costi energetici, ma contribuisce anche a lungo termine all’aumento della competitività dell’impresa. Ciò avviene attraverso una gestione efficiente delle risorse (come energia, ambiente, acqua, …) in ogni fase della produzione di beni e servizi, influenzando positivamente l’intera catena del valore aziendale.

LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEL NOMINATIVO AL MIMIT

La circolare del 18 dicembre 2014 dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico delinea il ruolo e il profilo dell’energy manager; qualora non si identifichi internamente all’organizzazione una figura con le necessarie competenze o disponibilità temporale, il Responsabile può essere selezionato tra professionisti esterni con esperienza qualificata.

Gli aspetti chiave da considerare includono:

  • La nomina dell’energy manager deve essere annuale ed effettuata entro il 30 aprile da tutti gli enti obbligati, così come dai soggetti volontari per le nomine successive alla prima;
  • I soggetti che scelgono volontariamente di nominare un energy manager per la prima volta non sono soggetti a scadenze precise;
  • L’energy manager può essere un dipendente dell’organizzazione o un consulente esterno;
  • Per determinare se un’entità raggiunge le soglie di obbligatorietà, è necessario conteggiare tutti i consumi energetici, inclusi quelli primari derivanti da fonti rinnovabili o cogenerazione, e i consumi all’interno di contratti di servizio che non sono direttamente legati ai consumi energetici.

SONO PREVISTE DELLE SANZIONI PER LA RITARDATA O MANCATA NOMINA DA PARTE DI SOGGETTI OBBLIGATI?

La legge n. 10 del 9 gennaio 1991, all’articolo 34, comma 8, specifica che il mancato rispetto dell’obbligo di nominare un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, come dettato dall’articolo 19, comporta una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 10 milioni di lire a un massimo di 100 milioni di lire.

Successivamente, con il DPR n. 380/2001, è stato aggiornato il regime sanzionatorio per la stessa inosservanza, adeguandolo all’euro. La nuova sanzione prevista è compresa tra un minimo di 5.164 euro e un massimo di 51.645 euro.

Tuttavia, la legge non prevede sanzioni specifiche per errori nella compilazione del modulo di nomina del responsabile energetico. L’importante è che la nomina sia inviata rispettando la scadenza del 30 aprile attraverso il portale NEMO e che il modulo sia completo in tutte le sue parti. Si sottolinea che ovviamente non sono tollerate dichiarazioni false o mendaci. In caso di errori, è possibile accedere nuovamente al portale per correggere i dati. Per quanto riguarda il rispetto della scadenza del 30 aprile, ciò che conta è la data di invio della prima nomina, e non quella di eventuali rettifiche.

I SOGGETTI NON OBBLIGATI DEVONO COMUNICARE LA NOMINA DELL’ENERGY MANAGER?

Oltre ai casi in cui la legge lo obbliga, qualsiasi organizzazione può decidere di nominare un energy manager se ritiene utile avere un esperto dedicato all’identificazione di strategie per l’uso più efficiente dell’energia. Anche se i consumi energetici di un’entità sono inferiori ai limiti stabiliti per l’obbligatorietà di tale nomina, è possibile seguire lo stesso processo utilizzato per le nomine obbligatorie per nominare un energy manager.

Per i soggetti non obbligati, non c’è la necessità di rispettare la scadenza del 30 aprile per la nomina nel loro primo anno; questa scadenza diventa applicabile solo dagli anni successivi. Questo offre flessibilità alle organizzazioni volontarie nel loro primo anno di adozione di questa pratica, pur mantenendo poi una scadenza annuale coerente per le nomine future.

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