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ENERGIE RINNOVABILI: PER IMPIANTI FINO A 1 MW E’ SUFFICIENTE LA DIA

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Approvato il 12 maggio 2010 il disegno di legge Comunitaria 2009 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009”.
L’art. 17 indica la semplificazione delle procedure a sostegno delle energie alternative: per l’installazione di impianti con capacità di generazione fino a 1 MW elettrico sarà sufficiente la Dia (denuncia di inizio attività), così come indicato dal D.Lgs. 387/2003, che tra le fonti rinnovabili non fossili annovera eolico, solare, geotermico, moto ondoso, energia idraulica e maremotrice, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

In fase di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree residenziali, industriali o di infrastrutture urbane devono essere previsti sistemi di riscaldamento e raffrescamento alimentati da fonti rinnovabili.
Entro il 30 giugno dovranno essere predisposti gli obiettivi nazionali per definire la quota di energia prodotta da fonti alternative entro il 2020.

La nuova legge, inoltre, aggiunge un allegato al D.Lgs. 117/2008, che attua la normativa europea sulla gestione dei rifiuti industriali. I materiali escavati possono essere riutilizzati se classificati come inerti in base alla valutazione di determinate caratteristiche.

Per visualizzare la legge, clicca qui

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