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DURC: CHIARIMENTI SULL’ESCLUSIONE DELLE IMPRESE DALLE GARE DI APPALTO

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Il chiarimento del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali riguarda la corretta applicazione del D.Lgs. 163/06, Codice dei Contratti Pubblici, che all’art. 38 dispone l’esclusione delle imprese dalla partecipazione a gare di appalto in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate in ambito previdenziale e contributivo.

Il Ministero chiarisce se la violazione deve ritenersi definitivamente accertata in presenza di una decisione che respinge il ricorso amministrativo: non è possibile il rilascio del Durc se non è stato presentato nessun ricorso amministrativo o giudiziario e l’impresa si trova in una situazione nella quale non è possibile certificare la regolarità contributiva, ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
Si può desumere la stessa conclusione nel caso in cui l’impresa manifesti in modo esplicito la volontà di opporsi alla notifica della cartella di pagamento o di intraprendere un contenzioso giudiziario contro l’accertamento ispettivo.
Nel caso di un contenzioso amministrativo pendente, la regolarità è dichiarata fino alla decisione che respinge il ricorso. In presenza di contenzioso giudiziario, invece, la regolarità è dichiarata fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

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