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DPCM 3/11/20: LOCKDOWN A ZONE SUL TERRITORIO ITALIANO

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Pubblicato il nuovo DPCM del 3 novembre 2020, per contrastare l’emergenza COVID-19. Il nuovo DPCM contiene sia norme valide per tutto il territorio nazionale, sia delle norme che variano a livello regionale.

Il DPCM del 3/11/20 sarà in vigore dal 5/11/20 e fino al 3 dicembre 2020 e prevede l’introduzione di tre diversi scenari di “rischio” che verranno applicati a livello regionale.
Riportiamo di seguito le principali restrizioni previste per ogni scenario:

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (zona gialla):
– Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, di salute, emergenze;
– didattica a distanza per la totalità delle scuole superiori salvo i laboratori da svolgere in presenza;
– didattica in presenza per le scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine;
– chiuse le grandi strutture di vendita (centri commerciali) ad esclusione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
– portata al 50% la capienza massima dei mezzi pubblici per il trasporto locale e regionale;
– divieto di aperture di bar e ristoranti dopo le 18.00 escluse le attività da asporto consentite fino alle 22.00;
– favorito il lavoro agile (smartworking).

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione):
– Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazione di necessità ovvero per motivi di salute o di studio;
– Vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, ad esclusione di comprovate esigenze lavorative, di salute, di necessità;
– Sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Escluse le attività con consegna a domicilio fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa):
– Sono sospese le attività sportive anche nei centri sportivi all’aperto, è consentito svolgere attività sportiva all’aperto in modo individuale mantenendo comunque almeno 1 metro di distanza e con la possibilità di utilizzo della mascherina;
– Le attività scolastiche in presenza solo per la scuola dell’infanzia, elementare e prima media.

Alleghiamo anche un utile schema riepilogativo delle restrizioni previste per i vari scenari (zone).

Il DPCM del 3/11/2020 non apporta nuove limitazioni rispetto alla possibilità di spostamenti per “comprovate esigenze lavorative“, pertanto chiunque, per ragioni di lavoro, potrà spostarsi con mezzi pubblici o privati, nel rispetto delle misure anticontagio COVID19.

Per quanto attiene le attività formative relative alla materia della salute e sicurezza del lavoro anche l’ultimo DPCM del 3 novembre 2020, all’art. 1 comma 9 lett. s), prevede la possibilità di svolgere “[…] i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

Vega Formazione, rispettando le indicazioni anticontagio COVID19 contenute nel documento tecnico sopracitato e redatto dall’INAIL, nonché nelle Linee Guida per la riapertura delle attività produttive di cui all’Allegato IX del DPCM 3/11/2020, oltre alle attività formative svolte in videoconferenza e in modalità e-learning, mantiene attivi i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti “in aula” e le attività con prove pratiche presso il Centro di Addestramento Safety Training Center.

Per un maggior approfondimento riportiamo in allegato il testo integrale del DPCM 3 novembre 2020 e rispettivi allegati.

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