DIFFERIMENTO DELLA DECRETAZIONE RELATIVA AGLI AMBITI LAVORATIVI DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 2 DEL D.LGS. 81/08
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Con la Legge 26 febbraio 2010, n. 25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
La legge di conversione è stata pubblicata sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 – Supplemento ordinario n. 39 ed è in vigore dal 28 febbraio 2010.
In particolare, l’art. 6 (Proroga di termini in materia sanitaria) comma 9-ter riporta:
All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi»
I particolari ambiti lavorativi, quali quelli citati nell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 81/08, sono i seguenti:
– Forze armate e di Polizia, Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, servizi di protezione civile, strutture giudiziarie, penitenziarie, destinate per finalita’ istituzionali alle attivita’ degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
– universita’, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado;
– uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
– mezzi di trasporto aerei e marittimi.
Per visualizzare la Legge 26 febbraio 2010 n. 25 visitare il sito www.parlamento.it
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