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DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55% PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI

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L’agevolazione, i cui beneficiari sono sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES, consiste in una detrazione d’imposta pari al 55% delle spese sostenute per quattro diverse tipologie di interventi su edifici esistenti.



In particolare sono agevolabili:





1) gli interventi di riqualificazione energetica. Gli interventi sono qualificabili come tali qualora consentano di conseguire un valore del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nell’allegato C, numero 1), tabelle 1.1 e 2.1, annesso al D.Lgs. n. 192/2005. L’importo massimo della detrazione fiscale è pari ad euro 100.000;






2) le strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, riportati nella Tabella allegato D al decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Detrazione massima pari ad euro 60.000; (per quanto riguarda le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), gli interventi non risultano al momento agevolabili. Si rimane in attesa dell’adozione di un eventuale ulteriore provvedimento al riguardo);





3) l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero, e in generale nell’ambito commerciale, ricreativo e socio assistenziale. Detrazione massima pari ad euro 60.000;





4) la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Detrazione massima pari ad euro 30.000.





Fra le spese detraibili rientrano anche le spese sostenute per le prestazioni professionali, sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica, nonché i costi sostenuti per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.



Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento, tranne nell’ipotesi di riqualificazione energetica per la quale la detrazione deve riferirsi all’intervento realizzato sull’intero edificio.





Per poter usufruire dell’agevolazione i contribuenti devono:




a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;




b) acquisire e trasmettere all’Enea, a mezzo raccomandata A/R oppure in via telematica (www.acs.enea.it) copia dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio – se introdotta dalla Regione o dall’Ente locale – oppure in alternativa un attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, contenente i dati elencati nello schema di cui all’allegato E del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.


L’invio deve essere effettuato entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007;




c) per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, effettuare i pagamenti tramite bonifico, bancario o postale;




d) conservare ed esibire all’occorrenza all’amministrazione finanziaria tutta la documentazione comprese le fatture e le ricevute dei bonifici.




Le fatture devono evidenziare il costo sostenuto per la manodopera.



Si ricorda che non è necessario l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.



La detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e andrà ripartita in tre quote annuali dello stesso importo, da riportare nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31/12/2007 e nei due periodi d’imposta successivi. Essa non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale per gli stessi interventi; è invece compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti interministeriali del 24/07/2004 e con specifici incentivi eventualmente disposti da Regioni, Province e Comuni.

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