DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE PER VIA TELEMATICA
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Con Circolare n. 36 del 15 settembre 2010 l’INAIL fornisce alcune indicazioni circa la denuncia di malattia professionale per via telematica, in particolar modo sull’acquisizione del certificato medico (modifica dell’articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Interministeriale del 30 luglio 2010).
“Ai sensi della nuova disposizione pertanto:
– Il datore di lavoro, che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica, è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico
– L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore
– Il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell’art. 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dal D.M. 30 luglio 2010 più volte menzionato. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni sanzionatorie di cui al punto 6 della Circolare Inail n. 22/1998, come modificate dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, co. 1177″.
Per maggiori informazioni visitare il sito dell’INAIL al seguente link.
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