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DECRETO SULLE MISURE MINIME ANTINCENDIO NEGLI AEROPORTI

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 2011 il Decreto 23 settembre 2011 del Ministero dell’Interno recante “Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all’attività di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici”.
Il decreto trova applicazione negli aeroporti di aviazione generale utilizzati da aeromobili riferibili, di norma, alla I e II categoria ICAO e alle aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° febbraio 2006, concernenti rispettivamente la disciplina delle attività di trasporto pubblico e quella di aeroscuola. Il decreto non si applica invece agli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.

Negli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici è previsto un presidio di intervento di primo soccorso e lotta antincendio, che comprende le dotazioni da affidare al personale addetto. Il personale incaricato deve seguire un apposito corso di formazione antincendio e primo soccorso, che gli permetta di ricevere un’adeguata capacità tecnica, con rilascio di certificazione.

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