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DECRETO RIAPERTURE: TUTTE LE NOVITA’

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Il Decreto Riaperture n. 52 del 22 aprile 2021, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della funzione dell’epidemia da covid-19”, in vigore dal 23 aprile, introduce alcune novità rispetto ai precedenti decreti legge, ammorbidendo le norme anticontagio COVID19 attualmente in vigore secondo un preciso cronoprogramma.
Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

LE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS)
L’articolo 9 del Decreto Riapertura tratta delle Certificazioni Verdi COVID-19 che sono “le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-COV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-COV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-COV-2.”

Quando viene rilasciata la certificazione?
– In caso di vaccinazione: “la certificazione verde COVID-19 […] ha validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria […]”;
– In caso di avvenuta guarigione: “la certificazione verde COVID-19 […] ha validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione […] ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta […]”;
– In caso di test: “la certificazione verde COVID-19 […] ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle provate autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test […] ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.”

SPOSTAMENTI TRA REGIONI
Dal 26 aprile, sono consentiti gli spostamenti tra Regione o Provincie autonome per:
– chi si trovano in zona gialla o bianca
– chi è munito di certificazione verde senza limitazioni anche per le zone rosse o arancioni
Inoltre è stata ampliata la possibilità di andare a trovare amici o parenti sia nelle zone gialle che nelle zone arancioni, per quest’ultime solo nel territorio del comune di residenza.
Infatti dal 1° maggio al 15 giugno saranno possibili spostamenti di 4 persone invece che 2 come da precedenti decreti e con minori fino a 18 anni anziché 14.

SCUOLE E UNIVERSITA’
SCUOLA: dal 26 aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico, viene assicurata l’attività didattica in presenza sull’intero territorio nazionale anche per le scuole superiori (secondarie di secondo grado); nelle zone rosse viene garantita una presenza tra il 50% e 75%; per le zone gialle e arancioni dal 70% al 100%.

UNIVERSITA’: per le zone gialle ed arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse è raccomandato di favorire la presenza per gli studenti del primo anno.

RISTORAZIONE
Nelle zone gialle, dal 26 aprile, “sono consentite attività di servizio di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari […]”, inteso fino alle ore 22.00 “[…] resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti […]”

Dal primo giugno, sempre relativamente alle zone gialle, “le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati […]”.
Restano invariate le regole per le zone arancioni e rosse.

SPETTACOLO ED EVENTI SPORTIVI
Dal 26 aprile riaprono cinema, teatri, sale concerto, live club solo con i posti a sedere preassegnati a una distanza di un metro l’uno dall’altro.
La capienza massima consentita è pari al 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso, per ogni singola sala e 1.000 all’aperto.

EVENTI SPORTIVI: sono valide le stesse indicazioni del settore spettacolo, con alcune differenze: “la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.”

Inoltre “in zona gialla in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate per gli spettacoli all’aperto […] e per gli eventi e le competizioni all’aperto […].”

PER APPROFONDIRE…
Vega formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione sulla tematica Emergenza COVID-19 disponibili in Videoconferenza ed E-learning.

Per approfondire l’argomento riportiamo in allegato il Decreto Legge n. 50 del 22 aprile 2021, cosiddetto “Decreto Riaperture”.

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