DECRETO LEGGE SVILUPPO: RINNOVATO IL PIANO CASA E ABBREVIATI I TEMPI DELLA SCIA
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Pubblicato il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (c.d. Decreto Legge sullo sviluppo). Il testo, in vigore dal 14 maggio, risulta in alcune parti modificato rispetto allo schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2011.
Si evidenziano, tra i molti provvedimenti adottati, il nuovo Piano Casa e l’abbreviazione dei tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con Scia.
PIANO CASA-BIS
Il DL chiede alle Regioni di approvare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, specifiche leggi per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate.
Le norme regionali dovrebbero quindi premiare gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva, la delocalizzazione in aree diverse, il cambio di destinazione d’uso e le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica.
Fino all’approvazione delle norme locali, gli interventi sugli immobili residenziali possono beneficiare di un premio volumetrico fino al 20%, quelli sugli edifici a destinazione diversa usufruiscono invece del 10%.
Come nelle prime versioni dei Piani casa, sono esclusi dagli interventi gli immobili abusivi o situati nei centri storici, ma non quelli che hanno ottenuto il titolo abilitativo in sanatoria.
SCIA SEMPLIFICATA
Sono dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Per le verifiche ex-post si passa quindi da 60 a 30 giorni.
Il nuovo titolo abilitativo, introdotto con la manovra estiva per semplificare le procedure del comparto, rende possibile l’avvio dei lavori nello stesso giorno in cui si presenta la domanda. Una velocizzazione rispetto alla Dia, che prevedeva invece un’attesa preventiva di 30 giorni per consentire alle amministrazioni competenti di effettuare i controlli. Al tempo stesso, però, la Scia dà alle amministrazioni 60 giorni per verificare la presenza di tutti i requisiti, in mancanza dei quali adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi. Per questo in molti avevano obiettato che la nuova procedura rappresentasse più che altro un aggravio burocratico. Se è vero che si possono iniziare immediatamente i lavori, bisogna considerare anche il rischio che, a cantiere in funzione, l’amministrazione competente rilevi qualche mancanza tale da far sospendere le attività. Un problema che in molti avevano pensato di risolvere attendendo 60 giorni per dare il via ai lavori. Cioè il doppio rispetto alla vecchia procedura con Dia. La lamentela era già stata accolta dal DL Calderoli, che lo scorso febbraio aveva proposto di dimezzare i termini.
Come già sostenuto dal Ministero per la Semplificazione con la Circolare del 16 settembre 2010, il DL chiarisce in modo definitivo la sostituzione della Dia con la Scia anche in edilizia. Contro questa interpretazione si erano schierati alcuni enti locali e associazioni. In molti casi, inoltre, dalla sostituzione automatica della Dia – Scia sono stati esclusi gli interventi previsti dal Piano Casa.
Il DL spiega infine che la Scia non sostituisce la Super-dia né i nulla osta e le autorizzazioni che devono comunque essere rilasciate in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Documenti correlati
- DECRETO_LEGEE_13_maggio_2011_n70.pdfAccedi per scaricare
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