DECRETO DEL “FARE”: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO
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Con l’articolo 41-bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo” del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69
, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, c.d. “Decreto Fare”, inserito dalla Legge n. 98/2013 di conversione, vengono apportate ulteriori modifiche alla disciplina relativa ai materiali provenienti da scavi da gestire come sottoprodotti e non come rifiuti.
L’articolo stabilisce che i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (e quindi al regime dei sottoprodotti) a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione all’Arpa competente, la destinazione – senza alcun preventivo trattamento ma con salvezza delle normali pratiche industriali “e di cantiere” – all’utilizzo certo e diretto dei materiali presso uno o più siti (con rispetto delle Csc e senza costituire fonte di contaminazione delle acque sotterranee) o cicli produttivi predeterminati (senza rischi per la salute e variazione delle emissioni).
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