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DECRETO 80/2015: MODIFICHE AL D.LGS. 151/01 SU TUTELA MATERNITÀ

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Pubblicato sulla GU n.144 del 24-6-2015 (Suppl. Ordinario n. 34) il D. Lgs. 80/2015 che reca misure intese a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il D. Lgs. 80/2015 introduce modifiche al D. Lgs. 151/2001, le più significative delle quali vengono riportate di seguito:

– è vietato adibire al lavoro le donne durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma o libera professionista avente diritto all’indennità di cui all’art. 66 del D. Lgs. 151/2001;

– in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 151/2001, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino (il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa). Tali disposizioni si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma o libera professionista avente diritto all’indennità di cui all’art. 66 del D. Lgs. 151/2001;

– l’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 151/2001, che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 del medesimo decreto;

– l’indennità di cui all’art. 66 del D. Lgs. 151/2001 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;

– in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 151/2001, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

– In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

– il congedo di cui all’art. 26 comma 4 del D. Lgs. 151/2001, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.

E’ disponibile in allegato il testo completo del D. Lgs. 80/2015:

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