DECRETO 11 APRILE 2011: MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI CUI ALL’ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/08
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Pubblicato sulla G.U. 29 aprile 2011, n. 98 – S.O. n. 111, il Decreto 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ovvero il 28 luglio 2011) fatta eccezione per l’allegato III, che è già entrato in vigore.
In particolare il decreto 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro nei propri allegati disciplina le seguenti materie, oltre a citare nei 6 articoli precedenti responsabilità e modalità per verifiche iniziali e periodiche:
Allegato 1: Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008
Allegato 2: Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Allegato 3: Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I
Allegato 4: Schede
Ai sensi dell’art. 71, comma 11 e 12, del D.Lgs. 81/08, infatti, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
L’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale periodo il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Allo stesso modo, decorso inutilmente tale periodo il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
Come già accaduto in precedenza per le verifiche agli ascensori e impianti elettrici, i soggetti privati abilitati operano all’interno di un regime sostanzialmente pubblico, acquistando la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondendo direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
Il richiamato allegato VII “Verifiche di attrezzature” del D.Lgs. 81/08 consiste in una tabella indicante la tipologia di attrezzature e la periodicità della verifica alla quale devono essere sottoposte.
Le disposizioni del Decreto 11 aprile 2011 si applicano ai seguenti tipi di attrezzature, che suddivide nei seguenti gruppi:
Gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP – Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere
Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti
centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua
non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità
globale dei focolai superiori a 116 kW (2)
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi
secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000
Si ricorda che con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (in cui si prevede la soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all’INAIL), tutte le competenze che nel D.Lgs. 81/08 sono attribuite all’ISPESL sono da intendersi conferite all’INAIL.
Documenti correlati
- Decreto_11_aprile_2011_e_Allegati_I_II_III.pdfAccedi per scaricare
- Allegato_IV_del_Decreto_11_aprile_2011.pdfAccedi per scaricare
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