D.M. 5 AGOSTO 2011 REQUISITI PER LE ABILITAZIONI DEI PROFESSIONISTI A RILASCIARE ATTESTAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI: PUBBLICATA L’ERRATA CORRIGE
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E’ stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2011, l’errata corrige al D.M. 5 agosto 2011 “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139”, provvedimento che reca disposizioni in merito alle modalità d’iscrizione nell’elenco ministeriale dei professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività produttive, alla normativa di prevenzione incendi.
Si riporta il testo del comunicato.
Comunicato relativo al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, recante: «Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 198 del 26 agosto 2011). (11A11810) (GU n. 206 del 5-9-2011 )
Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, all’art. 4, comma 2, nell’elenco alfabetico, tra la lettera c) e la lettera e) deve intendersi inserita la lettera «d) tecnologie dei materiali e delle strutture di protezione passiva;», omessa per mero errore materiale.
Per visualizzare la Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2011, clicca qui.
Per visualizzare il D.M. 5 agosto 2011 si rimanda alla news “Modifiche ai requisiti per le abilitazioni dei professionisti a rilasciare attestazioni in materia di prevenzione incendi”.
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