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D.M. 15/06/2015: ANTINCENDIO E SALVATAGGIO IN AEROPORTI E ELIPORTI

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Emanato dal Ministro dell’Interno il D.M. 15/05/2015 sulle disposizioni integrative al decreto 6 agosto 2014 in materia di “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici”.

Il D.M. 15/06/2015 risponde alla necessità di armonizzare la regolamentazione emanata dal Ministero dell’Interno con quella dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in merito alla costruzione ed all’esercizio degli eliporti.

Il D.M. 15/06/2015, inoltre, contiene alcune modifiche e integrazioni al Decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici”.

Nell’art. 2 del D.M. 15/06/2015 vengono poi introdotte anche le disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service).

Di seguito viene riportata una sintesi del contenuto del D.M. 15/06/2015:

“Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014

All’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 dopo le parole: “piano di addestramento” sono soppresse le parole: “sia di primo inserimento che”.
2. All’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera c), le parole: “o da un Istruttore in servizio presso la stessa struttura dell’aspirante soccorritore aeroportuale e che abbia svolto almeno cinque anni di attività didattica ai fini del mantenimento dell’operatività dei soccorritori aeroportuali.” sono sostituite dalle seguenti: “o da soggetto, individuato dal responsabile del Servizio, che si avvale di personale qualificato ed esperto ed utilizza impianti e strumenti adeguati.”;
b) al comma 3, dopo le parole: “di altra infrastruttura” sono inserite le seguenti: “di diversa tipologia o di categoria superiore.”; e dopo le parole: “di ogni soccorritore aeroportuale.” sono inserite le seguenti: “Le modalità di conseguimento dell’aggiornamento dell’abilitazione sono individuate con provvedimento del dirigente generale-Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da pubblicarsi sul sito internet del Dipartimento.”.
3. All’articolo 7 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “di istruttore,” sono inserite le seguenti: “rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,”;
b) al comma 2, dopo le parole: “dell’abilitazione” sono inserite le seguenti: “nonché i programmi per la formazione”.
4. All’articolo 9 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), punto 3, la parola: “si” e’ sostituita dalle seguenti: “il responsabile”;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “con cui” sono inserite le seguenti: “il responsabile”;
5. All’articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 le parole: “di cui agli articoli 5, 6, e 8”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8”.

Art. 2
Disposizioni per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e basi per operazioni HEMS

1. Per le seguenti infrastrutture ricadenti nell’articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006 si rinvia alle disposizioni di cui al comma 2:
a) le elisuperfici in elevazione a servizio di strutture ospedaliere, ubicate su edifici con presenza di personale o degenti;
b) le elisuperfici che costituiscono la base per le operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service);
c) le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento.”.
2. Per le elisuperfici di cui al comma 1, e’ istituito il Servizio secondo le modalità previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 . La commissione di cui al comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014 e’ presieduta dal Comandante provinciale competente per territorio e composta da due funzionari tecnici dei vigili del fuoco, uno dei quali espleta anche le funzioni di segretario.
3. Per le elisuperfici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 26 ottobre 2007, n. 238, fatta eccezione per le modalità di abilitazione del personale addetto al servizio, che sono regolamentate dall’articolo 6 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014, non si applicano alle elisuperfici di cui al comma 1.
5. Per le elisuperfici di cui al comma 1, i compiti dell’istruttore possono essere svolti a cura del responsabile del Servizio.
6. Per le elisuperfici di cui al comma 1, si applicano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014.
7. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati all’emanazione di decreti istitutivi di assistenze antincendio, si concludono con il rilascio del certificato di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 6 agosto 2014.
8. per le elisuperfici di cui al comma 1, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione di addetto antincendio, si concludono con il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 6.

Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano sino al 30 giugno 2016.
2. Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

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