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D.LGS. 128/2010 NUOVE DISPOSIZIONI AMBIENTALI PER GLI IMPIANTI TERMICI

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L’art. 3 del Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n. 128, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/08/2010, modifica la normativa ambientale D.Lgs. 152/2006 che regolamenta la gestione degli impianti termici ed in particolare per quanto riguarda la regolarizzazione degli impianti a seguito di nuova installazione/modifica e per quelli esistenti.

Rientrano nella disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale superiore a 0,035 MW ed inferiore a 3 MW.

Non sono soggetti alle disposizioni gli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo ovvero utilizzati delle aziende in parte per lo scopo produttivo e in parte per scopo civile, in quanto non utilizzati esclusivamente per il riscaldamento o la climatizzazione invernale di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

Le modifiche previste dal nuovo provvedimento riguardano:
– l’ambito di applicazione;
– l’installazione o la modifica degli impianti e l’obbligo di inviare la dichiarazione di conformità;
– l’invio della dichiarazione di conformità e l’atto rilasciati dall’impiantista;
– la regolarizzazione degli impianti esistenti alla data del 26 agosto 2010;
– la regolarizzazione degli impianti in precedenza soggetti ad autorizzazione elle emissione in atmosfera ed ora rientranti nella nuova regolamentazione degli impianti termici;
– la validità delle precedenti denuncie;
– le sanzioni.

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