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D.LGS. 121/2011 E OBBLIGO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

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Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (in vigore dal 16 agosto) ha modificato l’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “Testo Unico Ambientale”) che stabilisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico cartaceo per i produttori iniziali di rifiuti non soggetti all’iscrizione e all’utilizzo di SISTRI.

Con gli artt. 3 e 4 viene infatti modificato il sistema sanzionatorio del SISTRI e vengono esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, che sarebbe dovuto essere istituito a seguito dell’applicazione dell’art. 190, comma 1, D.lgs 152/06 e s.m.i.:
– imprenditori agricoli ex art. 2135 del Codice Civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06;
– le imprese edili che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo ex art. 184 comma 3 lettera b del D.Lgs. 152/06.

Rimane fermo, invece, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per tutti gli altri rifiuti non pericolosi trasportati in proprio dal produttore, qualora lo stesso non abbia aderito a SISTRI. In pratica si possono quindi avere i seguenti casi:
– impresa con più di dieci dipendenti che trasporta i propri rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali: deve utilizzare SISTRI in quanto produttore (registro cronologico), il trasporto avviene con formulario ma non vi è l’obbligo di tenuta di ulteriore registro cartaceo;
– impresa fino a dieci dipendenti che trasporta i propri rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali: il trasporto avviene con formulario e deve essere tenuto il registro di carico e scarico cartaceo, se l’impresa non è iscritta facoltativamente a SISTRI anche per questi rifiuti;
– impresa che trasporta i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo: il trasporto avviene con formulario, se l’impresa non è iscritta facoltativamente a SISTRI anche per questi rifiuti, ma comunque non deve essere tenuto il registro di carico e scarico cartaceo;
– impresa che trasporta i propri rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole: il trasporto avviene con formulario, se l’impresa non è iscritta facoltativamente a SISTRI anche per questi rifiuti, ma comunque non deve essere tenuto il registro di carico e scarico.

Si allega il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanificazioni per violazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 dell’1 agosto 2011.

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