D.LGS 102/20: INTEGRAZIONE NORMATIVA EMISSIONI IN ATMOSFERA
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Il D.Lgs. 102/20 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera” ha apportato modifiche al D.Lgs. 152/2006; in particolare segnaliamo:
– Art. 268 al comma 1 viene inserita la lettera “f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”
– Art. 269 al comma 4 lett. b) è aggiunto: “I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell’autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all’articolo 271, comma 18”
Inoltre è aggiunto il comma 11 bis: relativo alla comunicazione della variazione gestore di stabilimento e alle tempistiche di comunicazione.
– Art. 271 viene aggiunto il comma “7bis) Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi […]“, inoltre viene specificato che l’obbligo di verifica delle sostanze ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, inviando una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
– Art. 272 viene modificato infatti “La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”
Inoltre l’allegato I del D.Lgs 102/20 apporta “Modifiche alla parte III dell’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Decreto Legislativo del 30 Luglio 2020 n. 102 è entrato in vigore il 28 agosto 2020
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Per approfondire l’argomento riportiamo in allegato il testo del D.lgs. 102/20
Documenti correlati
- Decreto-legislativo-30-luglio-2020-n.-102.pdfAccedi per scaricare
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