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CROLLO ED INFORTUNIO: LE RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

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Nella Sentenza della Cassazione Penale – Sezione 4, n. 47093 del 09 novembre 2016, viene riportato che in data 12 maggio 2009 si verificava un doppio Infortunio sul lavoro in una civile abitazione del leccese.

I due Lavoratori, adibiti alla demolizione di un solaio al primo piano di una civile abitazione, vengono trascinati dal crollo dopo aver svincolato detto solaio dai muri perimetrali con martelli demolitori elettrici; nell’occasione, mancavano idonei Dispositivi Individuali di Protezione quali imbracature di sicurezza ed era mancata idonea Formazione dei Lavoratori alle opere di demolizione, in assenza di idonee opere di rafforzamento e puntellamento del solaio e specifica previsione e programmazione nel Piano Operativo di Sicurezza della fase di demolizione.

La Corte di Appello di Lecce emette la seguente sentenza: “Il sistema prevenzionistico disegnato dal legislatore è ora imperniato su un modello collaborativo che ripartisce gli obblighi tra più soggetti (Sez. 4, n. 8883 del 10/02/2016, Santini, Rv. 266073); ciononostante, sussiste in capo al Datore di Lavoro un potere-dovere generale di vigilanza permanente sul rispetto delle Disposizioni Antinfortunistiche impartite ai Lavoratori (Sez. 4, n. 24136 del 06/05/2016, Di Maggio, Rv. 266853; Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263200 che fonda tale dovere sull’art.2087 cod. civ.) che, ancorché non espressamente previsto, si ricava sia dall’art. 18 lett.f) che dall’art.19 d. lgs. 9 aprile 2008, n.81. Tali norme, in sintesi, prevedono l’obbligo del Datore di Lavoro di richiedere l’osservanza da parte dei singoli Lavoratori delle disposizioni antinfortunistiche e la funzione del preposto di vigilare sull’osservanza delle norme e delle direttive, oltre che sull’uso dei presidi di protezione, da parte dei lavoratori; con la conseguenza che, ove non vi sia un preposto, il predetto obbligo di vigilanza permane in capo al Datore di Lavoro.”

Il Datore di Lavoro ricorre quindi per cassazione deducendo:
1. con un primo motivo, il vizio di motivazione per travisamento delle risultanze istruttorie. Il ricorrente ritiene che l’istruttoria abbia dimostrato che il Datore di Lavoro avesse messo a disposizione dei Lavoratori le attrezzature necessarie ed avesse indicato loro le modalità attraverso le quali avrebbero dovuto eseguire la demolizione, ma che i Lavoratori, sebbene esperti, abbiano posto in essere un comportamento radicalmente lontano dalle ipotizzabili imprudenze nell’esecuzione del lavoro;
2. con un secondo motivo l’inosservanza dell’art.62 bis cod. pen. perché nella sentenza impugnata non si è tenuto conto dell’attenzione del Datore di Lavoro per l’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche da parte dei Lavoratori né del rilevante concorso di colpa dei Lavoratori;
3. con un terzo motivo l’erronea applicazione dell’art.597 cod.proc.pen. per avere omesso i giudici di merito, senza motivazione, di applicare il beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell’art.175 cod. pen. invocato dall’imputato.

La Cassazione Penale considera infondati i tre motivi dedotti dal ricorrente, rigettando il ricorso.

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