COVID POSITIVI: RESTA IL TEST NEGATIVO PER RIENTRO AL LAVORO
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Recentemente il Ministero della Salute ha diffuso la Circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 con cui, in considerazione dell’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia Covid 19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi Covid 19.
Tali indicazioni non sono da applicarsi, però, ai lavoratori, vediamo perché.
QUALI NOVITÀ INTRODUCE LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE?
Come detto la Circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 del Ministero della Salute prevede degli aggiornamenti nella gestione dell’isolamento dei positivi al Covid 19 derivanti dall’evoluzione generale della pandemia.
Nello specifico, le persone risultate positive ad un tampone molecolare o antigenico sono sottoposte alla misura dell’isolamento con le modalità di seguito riportate:
- per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento
- in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test
Per i contatti stretti di caso di infezione da Covid 19, invece, sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”, ovvero osservare l’autosorveglianza indossando mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti fino al decimo giorno dal contatto stretto.
COSA CAMBIA PER I LAVORATORI SOTTOPOSTI A REGIME DI ISOLAMENTO?
In seguito all’emanazione della Circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, Confindustria ha richiesto al Ministero della Salute un chiarimento in merito all’applicabilità nei luoghi di lavoro della misura dell’interruzione dell’isolamento dopo 14 giorni anche senza un test negativo (non esplicitamente citata nel testo della circolare).
Il Ministero della Salute ha risposto che: “la riflessione preliminare per inquadrare la tematica è che, già dall’inizio della pandemia, le diposizioni in ambito lavorativo hanno seguito una loro specificità per fini di tutela e di prudenza richiesti dalle parti sociali e, in taluni contesti, anche da alcune categorie di lavoratori (fragili, malati cronici, ecc). Parimenti, anche la circolare n. 37615 del 31.08.2022 dispone procedure per la popolazione e non entra nel merito del contesto lavorativo. Per quest’ultimo rimangono valide, salvo diverse future disposizioni, le modalità definite dai protocolli”.
In sostanza per i luoghi di lavoro non si applicano le nuove misure introdotte dalla Circolare ma rimane tutto invariato.
Un lavoratore positivo al Covid 19,e quindi sottoposto a regime di isolamento, potrà rientrare al lavoro solo a seguito di test antigenico o molecolare negativo anche dopo 14 giorni di isolamento, così come stabilito dal Protocollo Condiviso tra le parti sociali del 30 giugno 2022 (di cui avevamo parlato in una precedente news) e come peraltro stabilito dall’art. 4 del d.l. 24/2022, norma ancora vigente e non modificabile con circolare ministeriale.
Riportiamo in allegato il Testo della Circolare n. 37615 del 31/8/2022 del Ministero della Salute.
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Documenti correlati
- Circolare n. 37615 del 31/8/2022 del Ministero della SaluteAccedi per scaricare
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