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COVID MANAGER: NUOVA FIGURA O RUOLO SVOLTO INCONSAPEVOLMENTE IN AZIENDA?

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La pandemia da Coronavirus Sars-CoV-2 ha messo a dura prova le aziende che hanno dovuto adattare la loro organizzazione interna al fine di contrastare il rischio da contagio COVID19. Il legislatore italiano ha da subito provveduto ad emanare dei protocolli anticontagio da applicare nelle attività produttive industriali e commerciali, indicando specifiche misure di sicurezza da adottare attraverso protocolli anticontagio interni.

A fronte di questi protocolli nazionali, il Veneto, tra le prime Regioni in Italia a cercare di fornire indicazioni operative alle aziende, ha pubblicato nel mese di aprile 2020 il “Manuale per la riapertura delle attività produttive. Tali indicazioni, estremamente utili per la riapertura delle attività produttive dopo il durissimo periodo di lockdown imposto nei primi mesi del 2020, identificano la figura del Referente Unico Covid o Covid Manager con compiti di coordinamento per l’applicazione delle misure anticontagio COVID19 in azienda.

In particolare, il Manuale descrive il ruolo e i compiti del Covid Manager nel seguente modo “Premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (“COVID Manager”), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del Datore di Lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro”.

I COMPITI DEL COVID MANAGER
In base a quanto affermato i compiti del Referente Unico Covid (Covid Manager) sono sia di coordinamento all’attuazione delle misure anticontagio aziendali, sia di punto di riferimento con il Sistema Sanitario Regionale anche per agevolare le attività di contact tracing. Il Referente Unico Covid (Covid Manager) dovrà ovviamente relazionarsi con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, istituito in azienda come previsto dal Protocollo nazionale del 24 aprile 2020. Ricordiamo che nel Comitato è necessaria la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS (ove presenti) ed il suo compito è proprio quello di verifica del protocollo aziendale per evidenziare le eventuali sue carenze, suggerendo al datore di lavoro le necessarie implementazioni e aggiornamenti.

Analogamente i soggetti deputati a verificare l’applicazione delle misure di sicurezza definite dal protocollo aziendale sono, come previsto dallo stesso Manuale della Regione Veneto, i dirigenti e i preposti con i quali il Referente Unico Covid (Covid Manager) potrà interfacciarsi proprio per garantire il coordinamento per l’applicazione del protocollo anticontagio aziendale.

QUANDO E’ OBBLIGATORIO IL REFERENTE UNICO COVID?
La figura del Referente Unico Covid, se facoltativa nelle aziende, risulta invece necessaria in taluni settori quali le Scuole e le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali.

E SE NON VIENE NOMINATO IL COVID MANAGER?
La figura del COVID MANAGER, anche qualora non venga nominato formalmente in azienda, sarà comunque, di fatto, assunta da uno o più soggetti apicali (Datore di Lavoro, Dirigenti, prevedibilmente supportati da RSPP, ASPP, consulenti sulla sicurezza) che interverranno sull’organizzazione del lavoro e costituiranno il referente aziendale per garantire il rispetto delle misure di sicurezza anticontagio da Coronavirus SARS-CoV-2. In sostanza, ciò che conta non è il “nome” che viene attribuito a tale figura, ma il fatto che il “ruolo” del Covid Manager, con i conseguenti compiti, sia presente nell’organigramma di ogni organizzazione che intenda rispettare i protocolli anticontagio e garantire la salute dei lavoratori: non siamo di fronte ad un nuovo adempimento “burocratico“, ma ad un ruolo organizzativo. Purtroppo, come accade frequentemente in Italia, forse a causa di una legislazione spesso poco pragmatica e molto “borbonica“, si confonde ciò che è necessario in un’organizzazione perché questa operi efficientemente ed efficacemente, con ciò che viene imposto, anche attraverso nuovi “nomi“, “figure“, “enti“, che appaiono elementi astratti e, quindi, inutili.
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