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COSTI DELLA SICUREZZA: DUBBI E RISPOSTE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA

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Si riporta di seguito i questiti posti dal Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine all’Autorità di Vigilanza.

” I quesiti che Vi proponiamo sono entrambi attinenti a questioni di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili, l’uno relativo all’attività dei coordinatori per la sicurezza, l’altro alla determinazione dei costi della sicurezza.

Coordinatori per la sicurezza

La predisposizione di bandi congiunti (disciplina del codice dei Contratti + disciplina “Bersani”) per l’affidamento di incarichi professionali, costringe gli esperti della sicurezza ad “associarsi” a tecnici esperti di progettazione e direzione dei lavori, con le seguenti conseguenze:
– non è consentito l’affidamento “diretto” dell’incarico, da parte del Committente, al professionista della Sicurezza, con possibilità di “culpa in eligendum”;
– l’individuazione di un tecnico che dovrà fungere da “braccio operativo” della committenza nel settore della sicurezza, viene effettuata applicando quasi unicamente il principio del massimo ribasso e/o valutandolo, al massimo, nell’ambito dei requisiti di un gruppo di professionisti “in forma di associazione temporanea”, non considerandone invece, separatamente, la specifica professionalità; viene meno quindi la “valorizzazione e specializzazione” delle competenze e capacità degli esperti della sicurezza;
– la costante applicazione di riduzioni consistenti (anche formalmente e dichiaratamente anomale) degli importi della prestazione professionale, richiesta dagli enti pubblici nei bandi. A tale proposito ci si chiede come mai, se il costo della sicurezza nella realizzazione delle opere non va assoggettato a ribasso d’asta, si possa invece assoggettare a ribassi, anche molto consistenti, il compenso al coordinatore, che è il tecnico che deve garantire tale sicurezza, durante tutte le fasi della progettazione e realizzazione dell’opera. Inoltre, viene spesso ricordato che l’articolo 8 della L. 123/2007, nella valutazione dell’appalto di servizi e forniture, prescrive che “gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza” e che non sia soggetto a ribasso d’asta. Dal momento che anche le attività professionali vengono usualmente considerate “prestazioni di servizi”, tale assunto Legislativo meriterebbe qualche chiarimento;
– Infine, se consideriamo i contenuti del Decreto del Ministero della Giustizia 9 luglio 2008, n. 139 recante “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo economico di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, che stabilisce che l’incentivo è suddiviso in funzione del 4% agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori, e che nulla è definito esplicitamente per i coordinatori per l’esecuzione, sembra di intendere un assoluto asservimento dei tecnici della sicurezza, in tutti gli ambiti, ai progettisti e direttori dei lavori.

Costi della sicurezza negli appalti

La definizione del costo della sicurezza, da non assoggettare a ribasso negli appalti, come composto da due aliquote, l’una definita in fase progettuale dal CSP, in quanto corrispondente ai costi “specifici” della sicurezza per l’intervento, e l’altra definita dalle imprese partecipanti alla gara, in quanto corrispondente al rispettivo costo sostenuto e da sostenere per la sicurezza, comporta a nostro avviso problemi gestionali non indifferenti. In particolare:
– Non esistono, in numerose regioni, parametri di valutazione che il RUP possa utilizzare per valutare la congruità dei costi della sicurezza “ex lege” indicati dalle singole imprese. Alcuni prezziari (tra cui quello della regione Friuli Venezia Giulia, ad es.) non contengono infatti alcuna indicazione in proposito;
– In assenza di tali parametri, il RUP deve decidere autonomamente quale è il range corretto per il costo della sicurezza, nell’incertezza di dover scegliere l’impresa che indica un costo della sicurezza maggiore, considerandolo un metodo per dimostrare di non aver accettato sconti sulla sicurezza. Ovvero, come può il RUP dimostrare di non aver accettato sconti sulla sicurezza, se su una quota parte di essa non ha parametri di riferimento?;
– Inoltre, nella Vs Determinazione n. 3/2008, nella quale citate il D.P.R. 222/2003 (ma ora risulta implicitamente abrogato dal D.Lgs. 81/2008, dal momento che i suoi contenuti sono riportati nell’allegato XV?) stabilite che anche nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell’esecuzione è tenuto a verificare che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all’impresa subappaltatrice. Quindi, al committente deve essere noto l’ammontare degli oneri della sicurezza; ma su tale importo, ha solo il dovere di controllare che venga corrisposto, in base a definizione contrattuale, o di garantire che su tali oneri non c’è stato ribasso? Tale disposizione è importante in quanto potrebbe essere estesa anche a tutta la contrattualistica (alcune ASS stanno indirizzandosi in tal senso) con il compito per il coordinatore per la sicurezza (secondo alcuni) o per la stazione appaltante (secondo altri) di verificare gli oneri della sicurezza dei subappalti.”

Ed ecco le risposte dell’Autorità di Vigilanza secondo quanto approvato nell’adunanza del 21 gennaio 2009.

Intanto “si rileva che, come previsto nella Determinazione n. 3/2008 di questa Autorità, nel caso in cui non siano disponibili prezziari che evidenziano la quota del costo ascrivibile alla sicurezza, la stazione appaltante valuta la congruità dei costi della sicurezza “ex lege” facendo riferimento al mercato”.

Riguardo alla seconda questione (se oltre a verificare la corresponsione dei costi della sicurezza all’impresa subappaltatrice, il committente debba anche verificare che gli stessi non siano stati soggetti a ribasso) “si osserva che l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 detta una specifica disciplina agli oneri della sicurezza in caso di subappalto prevedendo, al comma 4, che “l’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione”.
Alla luce del dettato normativo – continua l’Autorità di Vigilanza – “appare dunque evidente che il committente è tenuto a verificare che gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni oggetto del subappalto, già stimati in sede di redazione del progetto e non soggetti a ribasso, siano corrisposti al subappaltatore senza essere soggetti a ribasso neppure nell’ambito del sub affidamento”.

Riguardo poi alle modalità di individuazione degli oneri da trasferire con il subappalto l’Autorità di Vigilanza indica che per gli oneri cosiddetti “diretti”, ossia inclusi nei prezzi unitari del progetto, possono applicarsi “i coefficienti K noti in letteratura con un minimo ed un massimo da ragguagliare alla singole voci e specificità. (cfr. a titolo esemplificativo le Linee Guida della Regione Lombardia, ecc)”.
Mentre per gli oneri cosiddetti “indiretti”, ossia tutti gli oneri non “diretti”, “sarà agevole fare riferimento al progetto stesso della sicurezza, sede propria nella quale tali costi devono essere stimati”.

Infine l’Autorità osserva “che le evidenziate carenze di prezziari dedicati alla sicurezza, hanno natura provvisoria, dato il rapido maturarsi che si registra in varie Regioni, di specifici prezziari deputati alla valutazione della sicurezza”.

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