CORTE DI CASSAZIONE: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
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Con Sentenza n. 42018, del 15 novembre 2011, la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e ribadisce la responsabilità di un amministratore delegato di una s.r.l. con poteri anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro per le lesioni colpose in danno di una dipendente che si era procurata una distorsione al ginocchio destro nel movimentare un carrello porta forcine.
Nella Sentenza n. 42018 del 15/11/2011 si riporta:
“[…] La Corte di Appello muovendo dall’esame del documento di valutazione dei rischi aziendali, ha del tutto conferentemente rilevato che nel caso di specie detta valutazione risultava gravemente insufficiente; e ciò, con specifico riferimento ai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi. Il Collegio ha in particolare rilevato: che l’inadeguata valutazione del rischio aveva determinato la mancata adozione di cautele atte a tutelare i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi; e che le accertate omissioni attenevano alla mancata predisposizione di cautele antinfortunistiche e non alla errata esecuzione delle stesse, di talchè la condotta omissiva era riconducibile al datore di lavoro e non ad altre figure di garanti. […]”
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