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CORTE DI CASSAZIONE: SANZIONI PENALI A CARICO DEI LAVORATORI

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Responsabilità di un lavoratore dipendente di una S.n.c. per aver effettuato lavori di saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale di gpl, senza adottare preventivamente idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli di incendio o di propagazione fiamme.
Condannato, ricorre in Cassazione: la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

[…] E’ vero che il D.Lgs. n. 81/2008, art. 63, comma 1, prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato 4 e che l’art. 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell’art. 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi.
Il medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 59 (come sostituito dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori “per la violazione dell’art. 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e art. 43, comma 3, primo periodo”. E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza. Vi è quindi “continuità normativa”. […]

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