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CORTE DI CASSAZIONE: RIFIUTO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E LICENZIAMENTO

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Con Sentenza n. 25392 del 12 novembre 2013, la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, non accoglie il ricorso di un lavoratore licenziato per avere reiteratamente rifiutato di indossare gli occhiali di protezione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa all’interno del reparto produttivo, così come previsto dal documento di valutazione dei rischi e da specifica disposizione aziendale.

Nella Sentenza n. 25392/2013 si riporta:
“[…] il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nel quale debbono essere individuati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di sicurezza e di protezione individuale conseguenti alla valutazione di cui sopra. Ha inoltre l’obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e di richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché l’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.”

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